CCL per il ramo Involucro edilizio Svizzera (precedentemente: copritetto e dei costruttori di facciate)
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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2020
fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.07.2020 fino al 31.01.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.07.2020 fino al 31.01.2022
Ultime modifiche
Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2022. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Valido per tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione geografico
Valido per tutta la Svizzera, fatta eccezione per i cantoni Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Articolo 3.1
Articolo 3.1
Campo d'applicazione aziendale
Applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e facciate, come altresì quelle che eseguono interventi con elementi a partire dalle sotto-costruzioni statiche nell’edilizia come:
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
Campo d'applicazione aziendale
Applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e facciate, come altresì quelle che eseguono interventi con elementi a partire dalle sotto-costruzioni statiche nell’edilizia come:
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
Campo d'applicazione aziendale
Applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e facciate, come altresì quelle che eseguono interventi con elementi a partire dalle sotto-costruzioni statiche nell’edilizia come:
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
Campo d'applicazione aziendale
Applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e facciate, come altresì quelle che eseguono interventi con elementi a partire dalle sotto-costruzioni statiche nell’edilizia come:
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
- inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
- copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
- strati di protezione e strati praticabili
- montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo.
Articolo 4
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Campo d'applicazione personale
Si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
I lavoratori devono essere informati se e a quale CCL essi sono sottoposti.
Dettagli complementari circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
In generale, occorre rispettare le disposizioni del CCL anche per le persone a tempo parziale con mansioni prevalentemente manuali.
Articolo 5
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccetuati i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccetuati i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccetuati i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, eccetuati i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Ginevra, Vaud e Vallese.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a solleci-tazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rive-stimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a solleci-tazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rive-stimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a solleci-tazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rive-stimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a solleci-tazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani / impermeabilizzazioni sottoterra e rive-stimento facciate. Di questi fanno parte soprattutto i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come:
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
– inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all’aria
– copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali
– strati di protezione e strati praticabili
– montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico / impianti termici senza istallazioni 220 V)
Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo nonché le facciate in legno.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Dettagli complementa-ri circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Dettagli complementa-ri circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Dettagli complementa-ri circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici occupati nelle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Dettagli complementa-ri circa l’assoggettamento delle persone in formazione sono fissati nell’Appendice 2.
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Non sono sottoposti al CCL:
a) l’amministratore dell’azienda, nonché i collaboratori con una funzione direttiva
b) i capimastri con diploma federale
c) gli impiegati di commercio e il personale addetto alla vendita
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articoli 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Finché le parti contraenti non lo revocano, il CCL rimane in vigore per un ulteriore anno.
Articolo 19
Articolo 19
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Finché le parti contraenti non lo revocano, il CCL rimane in vigore per un ulteriore anno.
Articolo 19
Articolo 19
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Finché le parti contraenti non lo revocano, il CCL rimane in vigore per un ulteriore anno.
Articolo 19
Articolo 19
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Finché le parti contraenti non lo revocano, il CCL rimane in vigore per un ulteriore anno.
Articolo 19
Articolo 19
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il ramo Involucro edilizio Svizzera
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il ramo Involucro edilizio Svizzera
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il ramo Involucro edilizio Svizzera
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
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Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il ramo Involucro edilizio Svizzera
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
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Casella postale 3321
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Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
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www.plk-gebaeudehuelle.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il ramo Involucro edilizio Svizzera
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
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Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica nazionale (CPN) per il ramo Involucro edilizio Svizzera
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Strassburgstrasse 11
Casella postale 3321
8021 Zurigo
Tel. 044 295 30 76
Fax: 044 295 30 63
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
Unia:
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
| Salari minimi mensili | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
| > 12 mesi | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
| > 24 mesi | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
| > 36 mesi | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
| > 48 mesi | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
| > 60 mesi | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
| Salari minimi orari | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
| > 12 mesi | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
| > 24 mesi | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
| > 36 mesi | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
| > 48 mesi | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
| > 60 mesi | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
Salari / salari minimi
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
| Salari minimi mensili | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
| > 12 mesi | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
| > 24 mesi | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
| > 36 mesi | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
| > 48 mesi | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
| > 60 mesi | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
| Salari minimi orari | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
| > 12 mesi | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
| > 24 mesi | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
| > 36 mesi | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
| > 48 mesi | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
| > 60 mesi | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
Salari / salari minimi
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
| Salari minimi mensili | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
| > 12 mesi | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
| > 24 mesi | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
| > 36 mesi | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
| > 48 mesi | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
| > 60 mesi | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
| Salari minimi orari | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
| > 12 mesi | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
| > 24 mesi | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
| > 36 mesi | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
| > 48 mesi | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
| > 60 mesi | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
Salari / salari minimi
Salari minimi a partire dal 1° gennaio 2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
| Salari minimi mensili | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 4'482.-- | CHF 4'141.-- | CHF 3'939.-- |
| > 12 mesi | CHF 4'662.-- | CHF 4'286.-- | CHF 4'118.-- |
| > 24 mesi | CHF 4'849.-- | CHF 4'437.-- | CHF 4'306.-- |
| > 36 mesi | CHF 5'043.-- | CHF 4'592.-- | CHF 4'502.-- |
| > 48 mesi | CHF 5'245.-- | CHF 4'753.-- | CHF 4'706.-- |
| > 60 mesi | CHF 5'444.-- | CHF 4'920.-- | CHF 4'920.-- |
| Salari minimi orari | Lavoratori qualificati | Lavoratori semi-qualificati | Lavoratori ausiliari |
|---|---|---|---|
| Esperienza prof. nel ramo | |||
| < = 12 mesi | CHF 24.65 | CHF 22.75 | CHF 21.65 |
| > 12 mesi | CHF 25.60 | CHF 23.55 | CHF 22.65 |
| > 24 mesi | CHF 26.65 | CHF 24.40 | CHF 23.65 |
| > 36 mesi | CHF 27.70 | CHF 25.25 | CHF 24.75 |
| > 48 mesi | CHF 28.80 | CHF 26.10 | CHF 25.85 |
| > 60 mesi | CHF 29.90 | CHF 27.05 | CHF 27.05 |
Il diritto al salario minimo conforme al CCL esiste a partire dai 18 anni compiuti (maggiore età).
Cantone di Neuchâtel: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 1° gennaio 2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Articoli 24 e 27; Appendice 2 e appendice 6: articolo 2.1
Categorie salariali
Lavoratore qualificato:
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Categorie salariali
Lavoratore qualificato:
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Categorie salariali
Lavoratore qualificato:
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Categorie salariali
Lavoratore qualificato:
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Sono considerati lavoratori qualificati tutti i lavoratori che hanno concluso il proprio apprendistato nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori qualificati che provengono da professioni nel settore delle costruzioni, purché svolgano la loro professione. Sono considerati lavoratori equivalenti i lattonieri e i carpentieri.
Lavoratore semi-qualificato:
Sono considerati lavoratori semi-qualificati tutti i lavoratori che dispongono di un certificato di formazione pratica nell’ambito professionale degli addetti alle policostruzioni e che sono sottoposti al CCL. Alla presente categoria appartengono inoltre i lavoratori con certificato che provengono da professioni nel settore delle costruzioni e che svolgono la propria professione.
Lavoratore ausiliario:
A questa categoria appartengono tutti i lavoratori impiegati in un’azienda sottoposta al CCL e che non rientrano nella categoria dei lavoratori qualificati e dei lavoratori semi-qualificati.
Articolo 24.6
Aumento salariale
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
Aumento salariale
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
Aumento salariale
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
Aumento salariale
2020 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2020):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti saranno oggetto in via generale di un aumento per ogni lavoratore pari a CHF 20.-- al mese, risp. di 11 centesimi all’ora.
Questo aumento automatico dei salari effettivi viene corrisposto fino a un salario massimo superiore del 25% al salario minimo più alto di tutte le categorie (operai qualificati > 60 mesi).
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale basato sul merito, pari a un importo medio mensile di CHF 20.--. Spetta al datore di lavoro definire la ripartizione. I dipendenti assoggettati dell'azienda hanno un diritto collettivo a questo aumento.
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I salari effettivi dei lavoratori sottoposti … saranno oggetto in via generale di un aumento di CHF 40.-- al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L’aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all’importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi)
Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a CHF 20.-- al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell’azienda sottoposti … spetta un diritto complessivo a questo aumento.
Articolo 27.1; Appendice 6: articolo 1.1
Tredicesima mensilità
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Tredicesima mensilità
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Tredicesima mensilità
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Tredicesima mensilità
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Premio per anzianità di servizio
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Premio per anzianità di servizio
I lavoratori retribuiti mensilmente hanno diritto ad un’indennità di fine anno pari al 100% del salario lordo mensile medio. I lavoratori che percepiscono un salario a ore: un’indennità pari all'8.33% del salario totale lordo percepito nel corso dell’anno trascorso.
Articolo 28
Articolo 28
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Le ore straordinarie dovute a lavoro di sabato, di sera, devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero nel corso dei cinque mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un’indennità di salario, come indicato nella tabella riportata qui di seguito.
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
Articolo 26
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
| Tipo di lavoro | Orario | Indennità di salario |
|---|---|---|
| Lavoro domenicale e festivo | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro di sabato | 06.00-12.00 | 25% |
| 12.00-20.00 | 50% | |
| Lavoro serale | 20.00-23.00 | 50% |
| lavoro notturno | 23.00-06.00 | 50% |
Articolo 26
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Le ore straordinarie dovute a lavoro di sabato, di sera, devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero nel corso dei cinque mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un’indennità di salario, come indicato nella tabella riportata qui di seguito.
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
Articolo 26
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
| Tipo di lavoro | Orario | Indennità di salario |
|---|---|---|
| Lavoro domenicale e festivo | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro di sabato | 06.00-12.00 | 25% |
| 12.00-20.00 | 50% | |
| Lavoro serale | 20.00-23.00 | 50% |
| lavoro notturno | 23.00-06.00 | 50% |
Articolo 26
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Le ore straordinarie dovute a lavoro di sabato, di sera, devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero nel corso dei cinque mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un’indennità di salario, come indicato nella tabella riportata qui di seguito.
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
Articolo 26
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
| Tipo di lavoro | Orario | Indennità di salario |
|---|---|---|
| Lavoro domenicale e festivo | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro di sabato | 06.00-12.00 | 25% |
| 12.00-20.00 | 50% | |
| Lavoro serale | 20.00-23.00 | 50% |
| lavoro notturno | 23.00-06.00 | 50% |
Articolo 26
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Le ore straordinarie dovute a lavoro di sabato, di sera, devono essere compensate in primo luogo con un supplemento di tempo libero nel corso dei cinque mesi seguenti. Se una compensazione in tempo libero non è realizzabile, tali ore devono essere retribuite con un’indennità di salario, come indicato nella tabella riportata qui di seguito.
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
Articolo 26
Se le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di uguale durata, l’indennità di salario deve essere comunque versata al lavoratore, conformemente alla tabella seguente.
| Tipo di lavoro | Orario | Indennità di salario |
|---|---|---|
| Lavoro domenicale e festivo | 23.00-23.00 | 100% |
| Lavoro di sabato | 06.00-12.00 | 25% |
| 12.00-20.00 | 50% | |
| Lavoro serale | 20.00-23.00 | 50% |
| lavoro notturno | 23.00-06.00 | 50% |
Articolo 26
Rimborso spese
Principio
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Rimborso spese
Principio
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Rimborso spese
Principio
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Rimborso spese
Principio
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per i pasti e per un alloggio conveniente, il datore di lavoro è tenuto a rifondere queste spese. I tassi di indennizzo delle spese … sono riportati all’appendice 6 CCL.
Per la pausa di mezzogiorno il lavoro va interrotto per almeno 1 ora, di cui al massimo metà può essere impiegata per il tragitto (andata e ritorno) fino al luogo di lavoro normale. Se ciò non è possibile, il datore di lavoro è tenuto a versare un supplemento.
L'indennità per il pranzo ammonta a CHF 18.00 al giorno.
In sostituzione dell'indennità giornaliera per il pranzo può essere concordata di volta in volta un'indennità forfettaria mensile di almeno CHF 300.00 per la durata di un anno.
Se in caso di lavoro fuori sede è necessario assumere la colazione o la cena lontano dalla sede dell'azienda, l'indennità per la colazione ammonta a CHF 15.00 e l'indennità per la cena a CHF 20.00.
Rientro al domicilio
In caso di lavoro fuori sede prolungato il lavoratore ha il diritto di rientrare al suo domicilio ogni fine settimana. Le spese di viaggio vanno a carico del datore di lavoro. La durata del viaggio è retribuita come tempo di lavoro.
Utilizzo di un veicolo privato
Datore di lavoro e lavoratore possono convenire che quest’ultimo utilizzi il proprio veicolo per trasferte di servizio. Possono anche convenire che il lavoratore trasporti nella propria auto tanti altri lavoratori quanti ne permette il permesso di circolazione. In tal caso il lavoratore ha diritto ad un’indennità proporzionalmente superiore. Per l’utilizzo di un veicolo appartenente ad un lavoratore vengono rimborsate le indennità fissate all’appendice 6 CCL … . Le indennità versate secondo l’articolo 30.2 valgono come pagamento ai sensi dell’articolo 327b capoverso 1 e 2 CO. Il lavoratore, rispettivamente il titolare del veicolo, deve concludere a proprie spese un’assicurazione di responsabilità civile con copertura illimitata per il veicolo a motore privato.
In conformità alle disposizioni dell’art. 30 CCL, l’indennità per l’utilizzo di un veicolo privato è di CHF 0.70 al km.
Articoli 29 e 30; Appendice 6: articoli 4 e 5
Orario di lavoro
2'184 ore l’anno (incluso il percorso di lavoro remunerato; mediamente 42 ore la settimana; 182 ore il mese)
Articolo 31.2
Articolo 31.2
Orario di lavoro
2'184 ore l’anno (incluso il percorso di lavoro remunerato; mediamente 42 ore la settimana; 182 ore il mese)
Articolo 31.2
Articolo 31.2
Orario di lavoro
2'184 ore l’anno (incluso il percorso di lavoro remunerato; mediamente 42 ore la settimana; 182 ore il mese)
Articolo 31.2
Articolo 31.2
Orario di lavoro
2'184 ore l’anno (incluso il percorso di lavoro remunerato; mediamente 42 ore la settimana; 182 ore il mese)
Articolo 31.2
Articolo 31.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario viene indennizzato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario viene indennizzato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario viene indennizzato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Lavoro straordinario / ore supplementari
Il lavoro straordinario viene indennizzato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante.
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell’orario giornaliero secondo la legge sul lavoro (dalle ore 06.00 alle ore 20.00). Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro 5 mesi, contando a partire dal 31 dicembre di un anno civile. Se la compensazione dovesse risultare impossibile entro il termine stabilito, occorre presentare alla CPN una richiesta di proroga del termine debitamente motivata. In tal caso non ammessa una compensazione in denaro. L‘eccezione disciplinata dall‘articolo 34 CCL.
Eccezione: lavoro aggiuntivo volontario
Se i lavoratori intendono effettuare volontariamente e per loro scelta ore di lavoro aggiuntive, essi devono precedentemente accordarsi con il datore di lavoro riguardo al periodo e all’entità del lavoro aggiuntivo. Tale accordo deve essere stipulato imperativamente per iscritto. Il lavoro aggiuntivo concordato in sede separata non è computabile al lavoro annuale e verrà retribuito in aggiunta al salario ordinario senza ulteriori indennità. Questo anche nel caso in cui il lavoro aggiuntivo venisse prestato di sabato. Nel conteggio salariale, il lavoro aggiuntivo concordato deve essere riportato separatamente.
Il limite ammissibile attinente alla durata massima del lavoro ai sensi della legge sul lavoro non può essere superato.
L’accordo sul lavoro aggiuntivo volontario è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Di conseguenza occorre presentare all’attenzione della CPN una domanda, debitamente motivata, mediante l’apposito modulo.
Articoli 25 e 34; appendice 1
Vacanze
| Categoria d'èta | Giorni di vacanza | |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 50° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 60° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| A partire dal 61° anno di età | 30 giorni |
In caso di adeguamenti del credito di vacanza in base all’età, il diritto ad un numero maggiore o minore di giorni è computabile pro rata a partire dal mese seguente il compimento dell’anno di età.
Articolo 37.1; appendice 1: articolo 2.1
Vacanze
| Categoria d'èta | Giorni di vacanza | |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 50° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 60° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| A partire dal 61° anno di età | 30 giorni |
In caso di adeguamenti del credito di vacanza in base all’età, il diritto ad un numero maggiore o minore di giorni è computabile pro rata a partire dal mese seguente il compimento dell’anno di età.
Articolo 37.1; appendice 1: articolo 2.1
Vacanze
| Categoria d'èta | Giorni di vacanza | |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 50° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 60° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| A partire dal 61° anno di età | 30 giorni |
In caso di adeguamenti del credito di vacanza in base all’età, il diritto ad un numero maggiore o minore di giorni è computabile pro rata a partire dal mese seguente il compimento dell’anno di età.
Articolo 37.1; appendice 1: articolo 2.1
Vacanze
| Categoria d'èta | Giorni di vacanza | |
|---|---|---|
| Fino al 20° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 50° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| Fino al 60° anno di età compiuto | 25 giorni | |
| A partire dal 61° anno di età | 30 giorni |
In caso di adeguamenti del credito di vacanza in base all’età, il diritto ad un numero maggiore o minore di giorni è computabile pro rata a partire dal mese seguente il compimento dell’anno di età.
Articolo 37.1; appendice 1: articolo 2.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Purché non coincidano con dei giorni non lavorativi:
Articolo 43.1
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/ una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 1 giorno |
| Militare: proscioglimento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro | 1 giorno |
Articolo 43.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Purché non coincidano con dei giorni non lavorativi:
Articolo 43.1
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/ una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 1 giorno |
| Militare: proscioglimento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro | 1 giorno |
Articolo 43.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Purché non coincidano con dei giorni non lavorativi:
Articolo 43.1
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/ una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 1 giorno |
| Militare: proscioglimento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro | 1 giorno |
Articolo 43.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Purché non coincidano con dei giorni non lavorativi:
Articolo 43.1
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio | 2 giorni |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Matrimonio di un figlio | 1 giorno |
| Decesso del coniuge, di un figlio o dei genitori | 3 giorni |
| Decesso dei nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/ una sorella, se vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 3 giorni |
| Decesso di nonni, suoceri, genero, nuora o di un fratello/una sorella, se non vivevano nella stessa economia domestica del lavoratore | 1 giorno |
| Militare: proscioglimento | 1 giorno |
| Fondazione/trasloco della propria economia domestica senza cambiamento del datore di lavoro | 1 giorno |
Articolo 43.1
Giorni festivi retribuiti
Se non vi sono disposizioni complementari in merito, valgono i giorni festivi seguenti: 1° gennaio (Anno Nuovo), 2 gennaio o 1° novembre, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto (festa nazionale), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
Giorni festivi retribuiti
Se non vi sono disposizioni complementari in merito, valgono i giorni festivi seguenti: 1° gennaio (Anno Nuovo), 2 gennaio o 1° novembre, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto (festa nazionale), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
Giorni festivi retribuiti
Se non vi sono disposizioni complementari in merito, valgono i giorni festivi seguenti: 1° gennaio (Anno Nuovo), 2 gennaio o 1° novembre, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto (festa nazionale), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
Giorni festivi retribuiti
Se non vi sono disposizioni complementari in merito, valgono i giorni festivi seguenti: 1° gennaio (Anno Nuovo), 2 gennaio o 1° novembre, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto (festa nazionale), Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre).
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
L’indennità per giorni festivi è calcolata sulla base dell’orario normale di lavoro a salario orario normale come da art. 31.2 CCL. I giorni festivi remunerati che cadono nel periodo delle vacanze vengono indennizzati e non sono considerati giorni di vacanza. I giorni festivi che cadono su un sabato o una domenica non lavorativi non possono essere compensati. Tale disposizione si applica pure ai giorni festivi che cadono in giorni di malattia, infortunio, servizio militare o di protezione civile nonché durante assenze non retribuite.
Articoli 41 e 42; Appendice 1: articolo 2.1
Congedo di formazione
Fino a 3 giorni di lavoro retribuiti l’anno, per conferenze di formazione tenute dalle parti contraenti.
Articolo 44
Articolo 44
Congedo di formazione
Fino a 3 giorni di lavoro retribuiti l’anno, per conferenze di formazione tenute dalle parti contraenti.
Articolo 44
Articolo 44
Congedo di formazione
Fino a 3 giorni di lavoro retribuiti l’anno, per conferenze di formazione tenute dalle parti contraenti.
Articolo 44
Articolo 44
Congedo di formazione
Fino a 3 giorni di lavoro retribuiti l’anno, per conferenze di formazione tenute dalle parti contraenti.
Articolo 44
Articolo 44
Malattia
Malattia:
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
Malattia
Malattia:
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
Malattia
Malattia:
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articolo 47
Malattia
Malattia:
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articolo 47
Infortunio
Malattia:
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
Infortunio
Malattia:
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
In caso di assenze dei lavoratori dovute a malattia, il primo giorno della relativa assenza e considerato come giorno di attesa e non verrà pagato. Se retroattivamente, a partire dal 3° giorno di assenza, verrà presentato un certificato medico, questo giorno di attesa è soggetto a retribuzione. A partire dal secondo giorno dell’assenza, l’obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro è disciplinato.
80% del salario per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
Assicurazione dell’indennità giornaliera per malattia, partecipazione ai premi da parte del lavoratore: 50%
Articoli 47 e 48
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo di maternità: 16 settimane (80% del salario)
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo di maternità: 16 settimane (80% del salario)
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo di maternità: 16 settimane (80% del salario)
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo maternità / paternità / parentale
Congedo di maternità: 16 settimane (80% del salario)
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Congedo paternità: 3 giorni
Articoli 43.1 e 52
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Per le giornate di reclutamento, durante la scuola reclute in qualità di recluta e durante la formazione di base in qualità di militare in ferma continuata | |
| persone senza figli | 50% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
| Per militari in ferma continuata per un periodo di 300 giorni, purché essi continuino a lavorare per altri 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, durante i corsi quadro e di promozione e durante altri periodi di servizio militare fino a 4 settimane per anno civile | |
| persone senza figli | 80% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
Articolo 49
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Per le giornate di reclutamento, durante la scuola reclute in qualità di recluta e durante la formazione di base in qualità di militare in ferma continuata | |
| persone senza figli | 50% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
| Per militari in ferma continuata per un periodo di 300 giorni, purché essi continuino a lavorare per altri 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, durante i corsi quadro e di promozione e durante altri periodi di servizio militare fino a 4 settimane per anno civile | |
| persone senza figli | 80% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
Articolo 49
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Per le giornate di reclutamento, durante la scuola reclute in qualità di recluta e durante la formazione di base in qualità di militare in ferma continuata | |
| persone senza figli | 50% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
| Per militari in ferma continuata per un periodo di 300 giorni, purché essi continuino a lavorare per altri 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, durante i corsi quadro e di promozione e durante altri periodi di servizio militare fino a 4 settimane per anno civile | |
| persone senza figli | 80% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
Articolo 49
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | % del salario |
|---|---|
| Per le giornate di reclutamento, durante la scuola reclute in qualità di recluta e durante la formazione di base in qualità di militare in ferma continuata | |
| persone senza figli | 50% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
| Per militari in ferma continuata per un periodo di 300 giorni, purché essi continuino a lavorare per altri 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, durante i corsi quadro e di promozione e durante altri periodi di servizio militare fino a 4 settimane per anno civile | |
| persone senza figli | 80% del salario |
| persone con figli | 80% del salario |
Articolo 49
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Regolamentazioni in materia di pensionamento
Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Pensionamento anticipato
Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Pensionamento anticipato
Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Pensionamento anticipato
Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Pensionamento anticipato
Modello di prepensionamento (MPA):
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Le parti contraenti hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel ramo Involucro edilizio Svizzera (CCL MPA Involucro edilizio) e si impegnano per l’esecuzione e l’applicazione comuni.
Articolo 62
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi dei lavoratori: CHF 25.--/mese (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi dei lavoratori: CHF 25.--/mese (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi dei lavoratori: CHF 25.--/mese (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi dei lavoratori: CHF 25.--/mese (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Contributi dei datori di lavoro: CHF 25.--/mese per ogni lavoratore/lavoratrice sottoposto al contratto (CHF 20.--/mese di spese di applicazione e CHF 5.--/mese al perfezionamento)
Articolo 20.5
Disposizioni antidiscriminazione
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso, l’età, la provenienza, la razza, l’orientamento sessuale, la lingua, lo stato sociale, la forma di vita, la convinzione religiosa, politica o filosofica o per un handicap fisico o psichico e in grado, inoltre, di evitare molestie o pericoli per la salute. Per prevenire azioni di mobbing, le aziende creano una cultura comunicativa aperta e priva di paura.
Articolo 64
Articolo 64
Disposizioni antidiscriminazione
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso, l’età, la provenienza, la razza, l’orientamento sessuale, la lingua, lo stato sociale, la forma di vita, la convinzione religiosa, politica o filosofica o per un handicap fisico o psichico e in grado, inoltre, di evitare molestie o pericoli per la salute. Per prevenire azioni di mobbing, le aziende creano una cultura comunicativa aperta e priva di paura.
Articolo 64
Articolo 64
Disposizioni antidiscriminazione
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso, l’età, la provenienza, la razza, l’orientamento sessuale, la lingua, lo stato sociale, la forma di vita, la convinzione religiosa, politica o filosofica o per un handicap fisico o psichico e in grado, inoltre, di evitare molestie o pericoli per la salute. Per prevenire azioni di mobbing, le aziende creano una cultura comunicativa aperta e priva di paura.
Articolo 64
Articolo 64
Disposizioni antidiscriminazione
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso, l’età, la provenienza, la razza, l’orientamento sessuale, la lingua, lo stato sociale, la forma di vita, la convinzione religiosa, politica o filosofica o per un handicap fisico o psichico e in grado, inoltre, di evitare molestie o pericoli per la salute. Per prevenire azioni di mobbing, le aziende creano una cultura comunicativa aperta e priva di paura.
Articolo 64
Articolo 64
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso ...
Articolo 64
Articolo 64
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso ...
Articolo 64
Articolo 64
Molestie sessuali
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso ...
Articolo 64
Articolo 64
Molestie sessuali
Il datore di lavoro s’impegna a creare fra i suoi collaboratori un clima di lavoro all’insegna del rispetto reciproco e della tolleranza che escluda qualsiasi parzialità o discriminazione per il sesso ...
Articolo 64
Articolo 64
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo. Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulle misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni vigenti nell’azienda e sui cantieri.
Articolo 65
Articolo 65
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo. Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulle misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni vigenti nell’azienda e sui cantieri.
Articolo 65
Articolo 65
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo. Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulle misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni vigenti nell’azienda e sui cantieri.
Articolo 65
Articolo 65
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie alla salvaguardia della vita e della salute del lavoratore. Il datore di lavoro regola l’andamento del lavoro in modo da preservare i lavoratori dagli infortuni, dalle malattie e dall’affaticamento eccessivo. Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sulle misure d’igiene e di prevenzione degli infortuni vigenti nell’azienda e sui cantieri.
Articolo 65
Articolo 65
Apprendisti
Assoggettamento:
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Apprendisti
Assoggettamento:
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Apprendisti
Assoggettamento:
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Apprendisti
Assoggettamento:
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Assoggettamento:
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Assoggettamento:
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte al CCL. Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.
Salario minimo per le persone in formazione a partire dal 01.01.2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 01.01.2019):
| Salari minimi | 1° anno di tirocinio | 2° anno di tirocinio | 3° anno di tirocinio |
|---|---|---|---|
| Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) | CHF 900.-- | CHF 1'100.-- | CHF 1'300.-- |
| Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) | CHF 800.-- | CHF 1'000.-- | — |
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
Per l’assoggettamento delle persone in formazione sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L’utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a CHF 4.--. Mensilmente viene inoltre dedotto CHF 1.-- per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a CHF 4. Viene inoltre dedotto CHF 1.-- al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a CHF 5.-- al mese. L’obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 20.5 e 20.6.
Articolo 37; Appendice 2: Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
CO 329a+e
Giovani dipendenti
Vacanze:
- Lavoratori fino al 20° anno di età compiuto: 5 settimane
CO 329a+e
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 6° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 7° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 55 e 56
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 6° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 7° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 55 e 56
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 6° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 7° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 55 e 56
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| 2° - 6° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 7° anno di servizio | 3 mesi |
Articoli 55 e 56
Protezione contro il licenziamento
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
b) dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta vale durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario a causa di malattia o di infortunio (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 %.
Articoli 57 e 58
Protezione contro il licenziamento
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
b) dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta vale durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario a causa di malattia o di infortunio (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 %.
Articoli 57 e 58
Protezione contro il licenziamento
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
b) dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta vale durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario a causa di malattia o di infortunio (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 %.
Articoli 57 e 58
Protezione contro il licenziamento
Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
b) dopo il decimo anno di servizio il divieto di disdetta vale durante il periodo in cui il lavoratore beneficia delle indennità per perdita di salario a causa di malattia o di infortunio (720 giorni), nella misura in cui egli è inabile al lavoro al 100 %.
Articoli 57 e 58
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Sindacato Syna
Rappresentanza dei lavoratori
Sindacato Unia
Sindacato Syna
Sindacato Syna
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio (Involucro Svizzera)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio (Involucro Svizzera)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio (Involucro Svizzera)
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio (Involucro Svizzera)
Cauzione
| Somma per un mandato per l'anno civile | Cauzione |
|---|---|
| < CHF 2'000.-- | Nessuna |
| CHF 2'000.-- a CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| > CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilizzo della cauzione:
Copertura di multe convenzionali e dei costi di controllo e di procedura di elaborazione nonché pagamento del contributo alle spese di applicazione.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel ramo dell'involucro edilizio del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo il completamento del contratto d’appalto che rientra nel campo di applicazione della Dichiarazione di obbligatorietà generale. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Appendice 8
Cauzione
| Somma per un mandato per l'anno civile | Cauzione |
|---|---|
| < CHF 2'000.-- | Nessuna |
| CHF 2'000.-- a CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| > CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilizzo della cauzione:
Copertura di multe convenzionali e dei costi di controllo e di procedura di elaborazione nonché pagamento del contributo alle spese di applicazione.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel ramo dell'involucro edilizio del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo il completamento del contratto d’appalto che rientra nel campo di applicazione della Dichiarazione di obbligatorietà generale. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Appendice 8
Cauzione
| Somma per un mandato per l'anno civile | Cauzione |
|---|---|
| < CHF 2'000.-- | Nessuna |
| CHF 2'000.-- a CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| > CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilizzo della cauzione:
Copertura di multe convenzionali e dei costi di controllo e di procedura di elaborazione nonché pagamento del contributo alle spese di applicazione.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel ramo dell'involucro edilizio del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo il completamento del contratto d’appalto che rientra nel campo di applicazione della Dichiarazione di obbligatorietà generale. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Appendice 8
Cauzione
| Somma per un mandato per l'anno civile | Cauzione |
|---|---|
| < CHF 2'000.-- | Nessuna |
| CHF 2'000.-- a CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- |
| > CHF 20'000.-- | CHF 10'000.-- |
Utilizzo della cauzione:
Copertura di multe convenzionali e dei costi di controllo e di procedura di elaborazione nonché pagamento del contributo alle spese di applicazione.
Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel ramo dell'involucro edilizio del carattere obbligatorio generale o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo tre mesi dopo il completamento del contratto d’appalto che rientra nel campo di applicazione della Dichiarazione di obbligatorietà generale. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (p. es. assenza di contributi professionali scoperti o vertenze aperte).
Appendice 8
Compiti organi paritetici
La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
Compiti organi paritetici
La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
Compiti organi paritetici
La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
Compiti organi paritetici
La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
a) vigilare sull’esecuzione del presente CCL
c) promuovere la formazione ed il perfezionamento professionali
d) emanare tutti i regolamenti necessari all’applicazione del CCL
e) procedere alla tassazione (cioè riscossione, amministrazione, richiamo e ricorso alle vie legali) dei contributi professionali e di spese di applicazione
f) designare la cassa incaricata della riscossione dei contributi professionali e di spese di applicazione
h) infliggere e riscuotere le multe convenzionali, come altresi le spese di controllo e processuali
i) decidere in materia di assoggettamento di un datore di lavoro al contratto
m) vigilare affinché le disposizioni del CCL vengano rispettate e applicate
Articolo 9.4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 13
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 57.2
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 57.2
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 57.2
Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Articolo 57.2
Obbligo della pace
Articolo 8.2
Obbligo della pace
Articolo 8.2
Obbligo della pace
Articolo 8.2
Obbligo della pace
Articolo 8.2
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Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Nazionale del ramo Involucro edilizio Svizzera
Postfach 50378021 Zürich
+41 44 295 30 75
info@plk-gebaeudehuelle.ch
https://plk-gebaeudehuelle.ch/it/
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Associazione delle aziende svizzere dell'involucro edilizio
Lindenstrasse 49240 Uzwil
+41 71 955 70 30
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