CCL dei laboratori di protesi dentaria svizzeri

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
11331
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
11418
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione aziendale
11331
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
11418
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione personale
11331
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
11418
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11331
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11418
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11331
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11418
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11331
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11418
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11331
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11418
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Informazioni organo paritetico
11331
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
11418
Commissione Paritetica Odontotecnica

Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch

Salari / salari minimi
11331
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra 
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
 

Appendice 1: salari minimi

Salari / salari minimi
11418
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra 
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
 

Appendice 1: salari minimi

Tredicesima mensilità
11331
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
11418
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Premio per anzianità di servizio
11331
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
11418
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11331
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11418
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Orario di lavoro
11331
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
11418
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
11331
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11418
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Vacanze
11331
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
11418
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11331
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11418
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni festivi retribuiti
11331
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
11418
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Congedo di formazione
11331
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
11418
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Malattia
11331
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
11418
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Infortunio
11331


Articolo 5.2
Infortunio
11418


Articolo 5.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
11331
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
11418
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11331
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11418
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Disposizioni antidiscriminazione
11331
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
11418
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11331
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11418
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Apprendisti
11331


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
11418


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11331


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11418


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Termini di disdetta
11331
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
11418
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Rappresentanza dei lavoratori
11331
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
11418
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11331
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11418
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Compiti organi paritetici
11331
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
11418
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11331
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11418
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11331


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11418


Articolo 6.6.2
Nessuna informazione disponibile
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