CCL dei laboratori di protesi dentaria svizzeri
Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 7.5
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione Paritetica Odontotecnica
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Cantone di Ginevra
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Cantone di Ginevra
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Cantone di Ginevra
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).
Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.
Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
Cantone di Ginevra
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Cantone di Neuchâtel
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
Appendice 1: salari minimi
Tredicesima mensilità
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 4.2.2 e 6.7
Tredicesima mensilità
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 4.2.2 e 6.7
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
Articolo 4.2.2
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 4.2.2 e 6.7
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 4.2.2 e 6.7
Premio per anzianità di servizio
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 4.2.2 e 6.7
Premio per anzianità di servizio
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 4.2.2 e 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
Articolo 6.7
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario
Articolo 6.3
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
Articolo 6.1.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 6.2
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze |
|---|---|
| fino ai 20 anni compiuti ad annualmente | 25 giorni |
| a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente | 20 giorni |
| a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 21 giorni |
| a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 22 giorni |
| a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 23 giorni |
| a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 24 giorni |
| a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente | 25 giorni |
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.
Articolo 6.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore | 3 giorni |
| Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto | 2 giorni |
| Decesso di un altro parente stretto | 1 giorno |
| Nascita di un figlio | 3 giorni |
| Proprio matrimonio | 2 giorni |
| Cambiamento di domicilio | 1 giorno |
| Reclutamento o ispezione militare | conf. all'ordine di marcia |
Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.
Articolo 6.5
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.
Articolo 6.4
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
Articolo 6.6.1
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articoli 5.2 e 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articoli 5.2 e 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articoli 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articoli 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Malattia
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articolo 5.3
Infortunio
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articoli 5.2 e 5.3
Infortunio
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.
Articoli 5.2 e 5.3
Infortunio
Articoli 5.2
Infortunio
Articoli 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Infortunio
Articolo 5.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente | 50% | |
| Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
| Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento | 80% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente | 50% | |
| Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
| Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento | 80% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente | 50% | |
| Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
| Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento | 80% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente | 50% | |
| Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
| Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento | 80% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Tipo di servizio | Condizione | % del salario |
|---|---|---|
| Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 50% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 80% | |
| Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale | Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento | 80% |
| Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento | 100% |
Articolo 5.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.
I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.
Articolo 7.2
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
Articolo 3.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
Articolo 3.3
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (3 mesi*) | 7 giorni in ogni tempo |
| Durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (3 mesi*) | 7 giorni in ogni tempo |
| Durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (3 mesi*) | 7 giorni in ogni tempo |
| Durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Durante il periodo di prova (3 mesi*) | 7 giorni in ogni tempo |
| Durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Termini di disdetta
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi)1 | 7 giorni in ogni tempo |
| durante il 1° anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| dal 10° anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.
Articolo 2.1
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei lavoratori
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Rappresentanza dei datori di lavoro
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.
Appendice II: articoli 2 e 4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 7.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Articolo 6.6.2
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 7.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 7.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 7.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
Articolo 7.4