CCL dei laboratori di protesi dentaria svizzeri

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
8861
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
9939
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
9953
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
10177
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
10213
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
10694
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
10979
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
11075
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
11094
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
11331
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione geografico
11418
È valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1.3
Campo d'applicazione aziendale
8861
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
9939
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
9953
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
10177
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
10213
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
10694
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
10979
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
11075
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
11094
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
11331
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione aziendale
11418
È applicabile a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Articolo 1.1.1
Campo d'applicazione personale
8861
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
9939
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
9953
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
10177
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
10213
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
10694
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
10979
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
11075
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
11094
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
11331
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione personale
11418
Vale per tutte le odontotecniche qualificate e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda che esegue lavori di laboratorio di odontotecnica.

Articolo 1.1.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
8861
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9939
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9953
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10177
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10213
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10694
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10979
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11075
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11094
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11331
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11418
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
8861
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9939
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9953
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10177
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10213
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10694
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10979
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11075
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11094
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11331
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11418
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
8861
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9939
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9953
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10177
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10213
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10694
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10979
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11075
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11094
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11331
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11418
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili per tutti le odontotecniche e tutti gli odontotecnici qualificati con attestato di capacità o diploma equivalente, nonché le lavoratrici e i lavoratori che effettuano lavori accessori di odontotecnica, dal compimento del 20° anno di età e occupate/i presso un’azienda ai senso di capoverso 2.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
8861
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9939
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9953
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10177
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10213
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10694
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10979
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11075
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11094
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11331
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11418
Allo scadere di tale periodo, il CCL si rinnova tacitamente di un ulteriore anno, sempre che esso non venga disdetto da una delle parti (termine de disdetta: 6 mesi).

Articolo 7.5
Informazioni organo paritetico
8861
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
9939
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
9953
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
10177
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
10213
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
10694
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
10979
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
11075
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
11094
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
11331
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni organo paritetico
11418
Commissione Paritetica Odontotecnica

Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
8861
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
8861
Commissione Paritetica Odontotecnica
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Salari / salari minimi
8861
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
9939
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
9953
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
10177
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
10213
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
10694
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
10979
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Appendice 1: salari minimi
Salari / salari minimi
11075
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra 
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
 

Appendice 1: salari minimi

Salari / salari minimi
11094
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra 
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
 

Appendice 1: salari minimi

Salari / salari minimi
11331
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra 
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
 

Appendice 1: salari minimi

Salari / salari minimi
11418
In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per gli odontotecnici e le odontotecniche con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a CHF 52'000.-- lordi (13 volte CHF 4'000.--).

In caso di grado di occupazione del 100%, il salario minimo per coloro che hanno superato con successo l’esame professionale superiore per odontotecnici con diploma federale (esame di maestria) ammonta a CHF 65'000.-- lordi (13 volte CHF 5'000.--).

Per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per i lavoratori e le lavoratrici con più di 20 anni in posses so di un diploma da odontotecnico conseguito all’estero e non riconosciuto dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il salario minimo corrisponde a partire dal 1° anno di servizio all’80% di quello di un odontotecnico qualificato ai sensi del punto 1.

Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:
Il salario mensile minimo per impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un’indennità di vacanza (8,33% del salario orario di base per 4 settimane di vacanza ovvero 10,64% del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un’indennità per giorni festivi (3,33% del salario orario di base) e la 13a mensilità (8,33% sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).
 
Cantone di Ginevra 
i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
 
Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).
 

Appendice 1: salari minimi

Tredicesima mensilità
8861
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 4.2.2 e 6.7
Tredicesima mensilità
9939
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 4.2.2 e 6.7
Tredicesima mensilità
9953
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
10177
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
10213
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
10694
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
10979
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
11075
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
11094
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
11331
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Tredicesima mensilità
11418
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Articolo 4.2.2
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
8861
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 4.2.2 e 6.7
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9939
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 4.2.2 e 6.7
Premio per anzianità di servizio
8861
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 4.2.2 e 6.7
Premio per anzianità di servizio
9939
Se viene concordato un salario mensile, esso dovrà essere versato 13 volte.

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 4.2.2 e 6.7
Premio per anzianità di servizio
9953
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
10177
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
10213
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
10694
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
10979
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
11075
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
11094
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
11331
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Premio per anzianità di servizio
11418
Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
8861
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9939
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9953
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10177
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10213
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10694
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10979
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11075
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11094
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11331
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11418
Lavoro notturno (22.00-06.00): 50% di supplemento sul salario
Lavoro domenicale: 100% di supplemento sul salario

Articolo 6.3
Orario di lavoro
8861
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
9939
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
9953
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
10177
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
10213
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
10694
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
10979
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
11075
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
11094
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
11331
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Orario di lavoro
11418
La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore, da ripartire possibilmente su 5 giorni.

Articolo 6.1.4
Lavoro straordinario / ore supplementari
8861
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25 % le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
9939
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25 % le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
9953
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25 % le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
10177
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25 % le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
10213
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
10694
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
10979
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11075
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11094
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11331
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Lavoro straordinario / ore supplementari
11418
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate da tempo libero di pari durata, anche se è il datore di lavoro a determinare il momento della compensazione. Le ore supplementari che non vengono compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo devono essere pagate senza supplemento, nella misura in cui non superino l’orario di lavoro settimanale di 42 ore. Devono invece essere retribuite con un supplemento del 25% le ore supplementari che superano la normale durata del lavoro settimanale di 42 ore e non sono state compensate entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Articolo 6.2
Vacanze
8861
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
9939
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
9953
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
10177
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
10213
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
10694
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
10979
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
11075
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
11094
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
11331
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Vacanze
11418
Categoria d'etàNumero di giorni di vacanze
fino ai 20 anni compiuti ad annualmente25 giorni
a partire dai 20 anni compiuti ad annualmente20 giorni
a partire dai 30 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente21 giorni
a partire dai 35 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente22 giorni
a partire dai 40 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente23 giorni
a partire dai 45 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente24 giorni
a partire dai 50 anni compiuti nell’anno civile successivo ad annualmente25 giorni

Dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda, il lavoratore/la lavoratrice riceve nell’anno del compimento di 55 o 60 anni (anno del 55° o 60° compleanno) una settimana (5 giorni lavorativi) di vacanze supplementari.

Articolo 6.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
8861
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9939
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9953
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10177
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10213
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10694
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10979
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11075
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11094
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11331
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11418
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati:

OccasioneGiorni compensati
Decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore3 giorni
Decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto2 giorni
Decesso di un altro parente stretto1 giorno
Nascita di un figlio3 giorni
Proprio matrimonio2 giorni
Cambiamento di domicilio1 giorno
Reclutamento o ispezione militareconf. all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Articolo 6.5
Giorni festivi retribuiti
8861
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
9939
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
9953
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
10177
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
10213
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
10694
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
10979
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
11075
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
11094
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
11331
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Giorni festivi retribuiti
11418
Per anno civile vengono pagate 8 festività cantonali più il 1° agosto.

Eventuali altri giorni festivi o di riposo cantonali o locali dovranno essere regolati nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 6.4
Congedo di formazione
8861
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
9939
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
9953
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
10177
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
10213
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
10694
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
10979
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
11075
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
11094
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
11331
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Congedo di formazione
11418
D’intesa con il lavoratore/la lavoratrice, il datore di lavoro accorda almeno 3 giorni di lavoro rimunerati per la formazione o il perfezionamento professionali.

Articolo 6.6.1
Malattia
8861
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.



Articoli 5.2 e 5.3
Malattia
9939
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.



Articoli 5.2 e 5.3
Malattia
9953
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articoli 5.3
Malattia
10177
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articoli 5.3
Malattia
10213
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
10694
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
10979
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
11075
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
11094
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
11331
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Malattia
11418
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.

Articolo 5.3
Infortunio
8861
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.



Articoli 5.2 e 5.3
Infortunio
9939
Malattia:
80% del salario durante 730 giorni per caso di malattia, senza periodo di carenza. I premi sono a carico del datore di lavoro e della lavoratrice / del lavoratore in ragione del 50%.



Articoli 5.2 e 5.3
Infortunio
9953


Articoli 5.2
Infortunio
10177


Articoli 5.2
Infortunio
10213


Articolo 5.2
Infortunio
10694


Articolo 5.2
Infortunio
10979


Articolo 5.2
Infortunio
11075


Articolo 5.2
Infortunio
11094


Articolo 5.2
Infortunio
11331


Articolo 5.2
Infortunio
11418


Articolo 5.2
Servizio militare / civile / di protezione civile
8861
Tipo di servizioCondizione% del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente50%
Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%
Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento 80%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
9939
Tipo di servizioCondizione% del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente50%
Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%
Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento 80%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
9953
Tipo di servizioCondizione% del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente50%
Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%
Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento 80%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10177
Tipo di servizioCondizione% del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado), il diritto al salario è il seguente50%
Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori coniugati o lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%
Lavoratori celibi e lavoratori senza obblighi di sostentamento 80%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10213
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10694
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
10979
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
11075
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
11094
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
11331
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Servizio militare / civile / di protezione civile
11418
Tipo di servizio Condizione % del salario
Durante la scuola reclute, il servizio civile, la durata della ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale (scuola e pagamento del grado) Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 50%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 80%
Durante il servizio obbligatorio nell’esercito svizzero o nella protezione civile, salvo durante la scuola reclute, il servizio civile, la ferma continuata e la formazione come sottufficiale o ufficiale Lavoratori celibi senza obblighi di sostentamento 80%
  Lavoratori coniugati e lavoratori celibi con obblighi di sostentamento 100%

Articolo 5.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
8861
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9939
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9953
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10177
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10213
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10694
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10979
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11075
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11094
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11331
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11418
Contributo alle spese di esecuzione
Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s’impegnano a versare CHF 12.-- al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore setti-manali o meno il contributo è di CHF 6.-- al mese.

I datori di lavoro sottoposti al CCL versano CHF 12.-- al mese per ogni lavoratore/ lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure CHF 6.-- al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

Articolo 7.2
Disposizioni antidiscriminazione
8861
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
9939
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
9953
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
10177
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
10213
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
10694
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
10979
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
11075
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
11094
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
11331
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Disposizioni antidiscriminazione
11418
Il rapporto di lavoro deve svolgersi in un clima di rispetto e di tolleranza. In particolare, i lavoratori/le lavoratrici non devono subire pregiudizio alcuno, né direttamente né indirettamente, a causa del loro sesso, dell’età, dell’origine, della lingua e della cultura. Tutte le parti, sia i superiori che le lavoratrici e i lavoratori, vi si adoperano.

Articolo 3.1
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
8861
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9939
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
9953
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10177
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10213
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10694
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
10979
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11075
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11094
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11331
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
11418
Il datore di lavoro prende tutte le misure per esperienza necessarie, tecnicamente applicabili e adeguate alle condizioni dell’azienda per proteggere adeguatamente la salute delle lavoratrici e dei lavoratori e prevenire efficacemente gli incidenti sul lavoro.

Articolo 3.3
Apprendisti
8861


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
9939


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
9953


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
10177


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Apprendisti
10213


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
10694


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
10979


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
11075


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
11094


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
11331


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Apprendisti
11418


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
8861


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
9939


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
9953


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
10177


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; articolo CO 329a+e
Giovani dipendenti
10213


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
10694


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
10979


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11075


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11094


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11331


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Giovani dipendenti
11418


Articolo 1.1.2; Informazioni Swiss Dental Laboratories del 16.10.2014; CO 329a+e
Termini di disdetta
8861
Anno di servizioTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi*) 7 giorni in ogni tempo
Durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
Dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
9939
Anno di servizioTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi*) 7 giorni in ogni tempo
Durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
Dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
9953
Anno di servizioTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi*) 7 giorni in ogni tempo
Durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
Dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
10177
Anno di servizioTermine di disdetta
Durante il periodo di prova (3 mesi*) 7 giorni in ogni tempo
Durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
Dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
Dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

*Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
10213
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
10694
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
10979
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
11075
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
11094
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
11331
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Termini di disdetta
11418
Anno di servizio Termine di disdetta
durante il periodo di prova (3 mesi)1 7 giorni in ogni tempo
durante il 1° anno di servizio 1 mese per la fine del mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi per la fine del mese
dal 10° anno di servizio 3 mesi per la fine del mese

1 Nel contratto individuale di lavoro è possibile concordare un periodo di prova più breve o la rinuncia al periodo di prova.

Articolo 2.1
Rappresentanza dei lavoratori
8861
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
9939
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
9953
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
10177
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
10213
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
10694
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
10979
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
11075
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
11094
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
11331
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei lavoratori
11418
Associazione dei laboratori di protesi dentaria svizzeri (ALPDS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
8861
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9939
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9953
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10177
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10213
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10694
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10979
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11075
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11094
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11331
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11418
Associazione svizzera odontotecnici (ASO)
Compiti organi paritetici
8861
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
9939
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
9953
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
10177
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
10213
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
10694
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
10979
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
11075
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
11094
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
11331
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Compiti organi paritetici
11418
Le parti contraenti designano un segretariato incaricato del coordinamento e dell’esecuzione dei compiti amministrativi. D’intesa fra le parti contraenti, l’incasso può essere affidata a un ufficio indipendente. Al segretariato competono essenzialmente le seguenti attività:
– controllo dei conteggi (deduzioni dei contributi alle spese di esecuzione) e del relativo traffico dei pagamenti;
– solleciti in caso di conteggi mancanti, incompleti o manifestamente errati;
– avvio di procedure legali su mandato della CP (controllo dei libri paga, incasso, chiarimenti presso le casse di compensazione/la SUVA, ecc.).

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana ovvero 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

Appendice II: articoli 2 e 4
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
8861
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9939
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9953
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10177
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle
violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10213
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10694
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10979
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11075
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11094
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11331
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11418
La commissione paritetica (CP) può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell' ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per la comminazione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

Articolo 7.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
8861


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9939


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9953


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10177


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10213


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10694


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10979


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11075


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11094


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11331


Articolo 6.6.2
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11418


Articolo 6.6.2
Procedure di conciliazione e arbitrato
8861


Articolo 7.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
9939


Articolo 7.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
9953


Articolo 7.4
Procedure di conciliazione e arbitrato
10177


Articolo 7.4
Nessuna informazione disponibile
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