CCL della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.04.2019 fino al 31.01.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.04.2019 fino al 30.06.2022
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2022: CHF 23.27/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2022 a CHF 20.08/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.54 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (23.12.2021) / Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021: CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Neuchâtel: salario minimo legale a partire dal 1° gennaio 2021 a CHF 19.90/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 18.37 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
9047
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
9890
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
10175
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
10739
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
10978
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
11071
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
11093
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
11329
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
11417
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione geografico
11568
Il CCL è valido di principio anche per i membri del PCS del Cantone di Ginevra, sebbene per alcuni singoli settori valgano delle disposizioni separate concordate dalle parti sociali e riassunte nei«Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Articolo 4
Campo d'applicazione aziendale
9047
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
9890
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
10175
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
10739
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
10978
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
11071
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
11093
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
11329
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
11417
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione aziendale
11568
Valido per tutti i datori di lavoro attivi nel settore panetteria/pasticceria/confetteria. Determinate aziende possono inglobare oltre alla superficie di vendita anche dei caffè con un numero di coperti non superiore a 50 posti a sedere e fanno parte del settore professionale fintanto che applicano gli stessi orari di apertura del negozio annesso al caffè. I collaboratori attivi in questo genere di caffè in cui però vi siano più posti a sedere, sottostanno al presente CCL solo se non rientrano nel CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera in base al decreto del Consiglio federale del 12 giugno 2013.

Articolo 5
Campo d'applicazione personale
9047
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
9890
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
10175
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
10739
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
10978
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
11071
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
11093
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
11329
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione personale
11417
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
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11568
Valido per Personale addetto alla produzione - in possesso dei seguenti attestati:
- attestato federale di capacità come panettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere;
- attestato federale di capacità come pasticcere-confettiere;
- attestato federale di capacità come panettiere-pasticcere-confettiere;
- certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticcere-confettiere.
I certificati professionali come panettiere, pasticcere e/o confettiere degli Stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati ai titoli professionali svizzeri riconosciuti ai sensi dell’art. 6, cpv.1 CCL, qualora i professionisti siano in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

Valido per Personale addetto alla vendita - in possesso dei seguenti attestati:
- certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come venditore (del settore o esterno);
- attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio;
- attestato federale di capacità come impiegato di vendita;
- attestato professionale federale come specialista del settore panetteria-pasticceria-confetteria.

Disposizioni generali
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e gli obblighi del presente CCL. Coloro che hanno svolto una formazione professionale all’estero sono di principio sottoposti al presente CCL, con riserva dell’art. 6, cpv. 4 CCL, solo se ciò è stato stipulato per iscritto nel contratto individuale di lavoro. I lavoratori a tempo parziale che adempiono le condizioni previste dagli articoli 4 a 6 CCL sono sottoposti al CCL nell’ambito del loro impiego, purché la durata media del loro lavoro settimanale sia di almeno 8 ore. Tutti i lavoratori non specificati nell’art. 6, cpv. 1-6 CCL come pure i familiari del titolare dell’azienda (ossia il/la coniuge, i parenti consanguinei in linea ascendente e discendente, come pure i figliastri e i figli adottivi) sono sottoposti al CCL solo in base ad un esplicito accordo scritto.

Articolo 6
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9047
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
9890
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10175
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10739
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10978
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11071
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11093
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11329
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11417
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11568
L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9047
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
9890
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10175
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10739
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10978
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11071
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11093
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11329
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11417
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11568
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un’unità con le aziende di cui sopra, appartengono anch’esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a
condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9047
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
9890
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10175
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10739
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10978
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11071
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11093
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11329
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11417
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11568
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il ramo della panetteria pasticceria-confetteria artigianale svizzera, a cui è stato conferito il carattere obbligatorio generale, valgono direttamente per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori (per i lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari nell'ambito del loro impiego) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria. Rientrano in questo ramo tutti i produttori e i fornitori di qualsiasi genere di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), di cioccolato e di altri preparati alimentari contenenti cacao, di prodotti a base di zucchero e di gelati fabbricati completamente o parzialmente sotto la sorveglianza del fabbricante o del fornitore e/o ceduti dietro pagamento.

Le aziende nella gastronomia che formano un'unità con le aziende di cui al punto 2 appartengono anch'esse al ramo della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale, a condizione di essere collegate dal punto di vista dello spazio e di praticare gli stessi orari del relativo negozio.

In modo esaustivo sono esclusi dal campo d'applicazione:
a. quadri superiori con funzioni direttive (conformemente all'art. 3 LL), come direttori aziendali, direttori, ecc.;
b. familiari del titolare dell'azienda o del direttore aziendale (vale a dire il coniuge, i genito-ri, i fratelli o le sorelle, i discendenti);
c. gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;
d. gli allievi di scuole professionali durante l'attività scolastica;
e. musicisti, artisti, disc jockey;


Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all’interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.


Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9047
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
9890
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10175
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10739
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10978
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11071
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11093
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11329
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11417
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11568
La validità di questo CCL è stata concordata in maniera vincolante fino al 31.12.2023. In assenza di una disdetta da parte di una delle parti contraenti, il contratto viene automaticamente rinnovato di un altro anno.

Articoli 43 e 44
Informazioni organo paritetico
9047
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
9890
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
10175
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
10739
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
10978
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
11071
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
11093
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
11329
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni organo paritetico
11417
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri

Kochergasse 6
3011 Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
pkbc.ch

Informazioni organo paritetico
11568
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri

Kochergasse 6
3011 Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
pkbc.ch

Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
9047
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
9047
Commissione paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
043 366 66 90
info@pkbc.CH
Salari / salari minimi
9047
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaPraticadal 2019dal 2020
Idal 1° anno di servizioCHF 3'435.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'435.--
II 1dal 1° anno di servizioCHF 3'600.--CHF 3'636.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'651.--CHF 3'687.--
II 2dal 1° anno di servizioCHF 4'000.--CHF 4'040.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 4'051.--CHF 4'091.--
II 3dal 1° anno di servizioCHF 5'036.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'036.--
II 4dal 1° anno di servizioCHF 5'313.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'313.--

Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaCertificatodal 2019dal 2020
ICHF 3'435.--CHF 3'435.--
Icon certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)CHF 3'500.--CHF 3'500.--
II 1CHF 3'600.--CHF 3'636.--
II 2aCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 2bCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 3CHF 4'824.--CHF 4'824.--

Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
CategoriaCertificatodal 2019
ICHF 3'470.--
Iin caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificatoCHF 3'675.--
II 1CHF 3'785.--
II 2CHF 4'195.--
II 2a+ 6 giorni di formazione continua specifica alla professioneCHF 4'295.--
II 3CHF 4'910.--

Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoriadal 2019
ICHF 3'435.--
II 1CHF 3'600.--
II 2CHF 4'000.--
II 3CHF 4'824.--

Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel:
Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale é di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
9890
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaPraticadal 2019dal 2020
Idal 1° anno di servizioCHF 3'435.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'435.--
II 1dal 1° anno di servizioCHF 3'600.--CHF 3'636.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'651.--CHF 3'687.--
II 2dal 1° anno di servizioCHF 4'000.--CHF 4'040.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 4'051.--CHF 4'091.--
II 3dal 1° anno di servizioCHF 5'036.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'036.--
II 4dal 1° anno di servizioCHF 5'313.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'313.--

Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaCertificatodal 2019dal 2020
ICHF 3'435.--CHF 3'435.--
Icon certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)CHF 3'500.--CHF 3'500.--
II 1CHF 3'600.--CHF 3'636.--
II 2aCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 2bCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 3CHF 4'824.--CHF 4'824.--

Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
CategoriaCertificatodal 2019
ICHF 3'470.--
Iin caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificatoCHF 3'675.--
II 1CHF 3'785.--
II 2CHF 4'195.--
II 2a+ 6 giorni di formazione continua specifica alla professioneCHF 4'295.--
II 3CHF 4'910.--

Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoriadal 2019
ICHF 3'435.--
II 1CHF 3'600.--
II 2CHF 4'000.--
II 3CHF 4'824.--

Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel:
Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale é di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10175
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaPraticadal 2019dal 2020
Idal 1° anno di servizioCHF 3'435.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'435.--
II 1dal 1° anno di servizioCHF 3'600.--CHF 3'636.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'651.--CHF 3'687.--
II 2dal 1° anno di servizioCHF 4'000.--CHF 4'040.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 4'051.--CHF 4'091.--
II 3dal 1° anno di servizioCHF 5'036.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'036.--
II 4dal 1° anno di servizioCHF 5'313.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'313.--

Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaCertificatodal 2019dal 2020
ICHF 3'435.--CHF 3'435.--
Icon certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)CHF 3'500.--CHF 3'500.--
II 1CHF 3'600.--CHF 3'636.--
II 2aCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 2bCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 3CHF 4'824.--CHF 4'824.--

Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
CategoriaCertificatodal 2019
ICHF 3'470.--
Iin caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificatoCHF 3'675.--
II 1CHF 3'785.--
II 2CHF 4'195.--
II 2a+ 6 giorni di formazione continua specifica alla professioneCHF 4'295.--
II 3CHF 4'910.--

Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoriadal 2019
ICHF 3'435.--
II 1CHF 3'600.--
II 2CHF 4'000.--
II 3CHF 4'824.--

Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel:
Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale é di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10739
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaPraticadal 2019dal 2020
Idal 1° anno di servizioCHF 3'435.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'435.--
II 1dal 1° anno di servizioCHF 3'600.--CHF 3'636.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 3'651.--CHF 3'687.--
II 2dal 1° anno di servizioCHF 4'000.--CHF 4'040.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 4'051.--CHF 4'091.--
II 3dal 1° anno di servizioCHF 5'036.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'036.--
II 4dal 1° anno di servizioCHF 5'313.--
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatriceCHF 5'313.--

Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
CategoriaCertificatodal 2019dal 2020
ICHF 3'435.--CHF 3'435.--
Icon certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)CHF 3'500.--CHF 3'500.--
II 1CHF 3'600.--CHF 3'636.--
II 2aCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 2bCHF 4'000.--CHF 4'040.--
II 3CHF 4'824.--CHF 4'824.--

Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
CategoriaCertificatodal 2019
ICHF 3'470.--
Iin caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificatoCHF 3'675.--
II 1CHF 3'785.--
II 2CHF 4'195.--
II 2a+ 6 giorni di formazione continua specifica alla professioneCHF 4'295.--
II 3CHF 4'910.--

Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoriadal 2019
ICHF 3'435.--
II 1CHF 3'600.--
II 2CHF 4'000.--
II 3CHF 4'824.--

Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel:
Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale é di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel
Salari / salari minimi
10978
Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria Pratica dal 2019 dal 2020
I dal 1° anno di servizio CHF 3'435.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'435.--  
II 1 dal 1° anno di servizio CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'651.-- CHF 3'687.--
II 2 dal 1° anno di servizio CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 4'051.-- CHF 4'091.--
II 3 dal 1° anno di servizio CHF 5'036.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'036.--  
II 4 dal 1° anno di servizio CHF 5'313.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'313.--  

Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria Certificato dal 2019 dal 2020
I   CHF 3'435.-- CHF 3'435.--
I con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) CHF 3'500.-- CHF 3'500.--
II 1   CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
II 2a   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 2b   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 3   CHF 4'824.-- CHF 4'824.--

Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)
Categoria Certificato dal 2019
I   CHF 3'470.--
I in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato CHF 3'675.--
II 1   CHF 3'785.--
II 2   CHF 4'195.--
II 2a + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'295.--
II 3   CHF 4'910.--

Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)
Categoria dal 2019
I CHF 3'435.--
II 1 CHF 3'600.--
II 2 CHF 4'000.--
II 3 CHF 4'824.--


Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel:
Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale é di CHF 20.02 / ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente al Indice nazionale dei prezzi al consumo dell’IPC (base agosto 2014).

Cantone di Ginevra: i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Salari / salari minimi
11071

Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Pratica dal 2019 dal 2020
I dal 1° anno di servizio CHF 3'435.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'435.--  
II 1 dal 1° anno di servizio CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'651.-- CHF 3'687.--
II 2 dal 1° anno di servizio CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 4'051.-- CHF 4'091.--
II 3 dal 1° anno di servizio CHF 5'036.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'036.--  
II 4 dal 1° anno di servizio CHF 5'313.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'313.--  


Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Certificato dal 2019 dal 2020
I   CHF 3'435.-- CHF 3'435.--
I con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) CHF 3'500.-- CHF 3'500.--
II 1   CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
II 2a   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 2b   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 3   CHF 4'824.-- CHF 4'824.--


Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)

Categoria Certificato dal 2019
I   CHF 3'470.--
I in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato CHF 3'675.--
II 1   CHF 3'785.--
II 2   CHF 4'195.--
II 2a + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'295.--
II 3   CHF 4'910.--


Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria dal 2019
I CHF 3'435.--
II 1 CHF 3'600.--
II 2 CHF 4'000.--
II 3 CHF 4'824.--


Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Salari / salari minimi
11093

Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Pratica dal 2019 dal 2020
I dal 1° anno di servizio CHF 3'435.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'435.--  
II 1 dal 1° anno di servizio CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'651.-- CHF 3'687.--
II 2 dal 1° anno di servizio CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 4'051.-- CHF 4'091.--
II 3 dal 1° anno di servizio CHF 5'036.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'036.--  
II 4 dal 1° anno di servizio CHF 5'313.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'313.--  


Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Certificato dal 2019 dal 2020
I   CHF 3'435.-- CHF 3'435.--
I con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) CHF 3'500.-- CHF 3'500.--
II 1   CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
II 2a   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 2b   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 3   CHF 4'824.-- CHF 4'824.--


Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)

Categoria Certificato dal 2019
I   CHF 3'470.--
I in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato CHF 3'675.--
II 1   CHF 3'785.--
II 2   CHF 4'195.--
II 2a + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'295.--
II 3   CHF 4'910.--


Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria dal 2019
I CHF 3'435.--
II 1 CHF 3'600.--
II 2 CHF 4'000.--
II 3 CHF 4'824.--


Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Salari / salari minimi
11329

Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Pratica dal 2019 dal 2020
I dal 1° anno di servizio CHF 3'435.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'435.--  
II 1 dal 1° anno di servizio CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'651.-- CHF 3'687.--
II 2 dal 1° anno di servizio CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 4'051.-- CHF 4'091.--
II 3 dal 1° anno di servizio CHF 5'036.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'036.--  
II 4 dal 1° anno di servizio CHF 5'313.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'313.--  


Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Certificato dal 2019 dal 2020
I   CHF 3'435.-- CHF 3'435.--
I con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) CHF 3'500.-- CHF 3'500.--
II 1   CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
II 2a   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 2b   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 3   CHF 4'824.-- CHF 4'824.--


Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)

Categoria Certificato dal 2019
I   CHF 3'470.--
I in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato CHF 3'675.--
II 1   CHF 3'785.--
II 2   CHF 4'195.--
II 2a + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'295.--
II 3   CHF 4'910.--


Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria dal 2019
I CHF 3'435.--
II 1 CHF 3'600.--
II 2 CHF 4'000.--
II 3 CHF 4'824.--


Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Salari / salari minimi
11417

Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Pratica dal 2019 dal 2020
I dal 1° anno di servizio CHF 3'435.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'435.--  
II 1 dal 1° anno di servizio CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'651.-- CHF 3'687.--
II 2 dal 1° anno di servizio CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 4'051.-- CHF 4'091.--
II 3 dal 1° anno di servizio CHF 5'036.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'036.--  
II 4 dal 1° anno di servizio CHF 5'313.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'313.--  


Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Certificato dal 2019 dal 2020
I   CHF 3'435.-- CHF 3'435.--
I con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) CHF 3'500.-- CHF 3'500.--
II 1   CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
II 2a   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 2b   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 3   CHF 4'824.-- CHF 4'824.--


Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)

Categoria Certificato dal 2019
I   CHF 3'470.--
I in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato CHF 3'675.--
II 1   CHF 3'785.--
II 2   CHF 4'195.--
II 2a + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'295.--
II 3   CHF 4'910.--


Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria dal 2019
I CHF 3'435.--
II 1 CHF 3'600.--
II 2 CHF 4'000.--
II 3 CHF 4'824.--


Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Salari / salari minimi
11568

Personale addetto alla produzione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Pratica dal 2019 dal 2020
I dal 1° anno di servizio CHF 3'435.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'435.--  
II 1 dal 1° anno di servizio CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 3'651.-- CHF 3'687.--
II 2 dal 1° anno di servizio CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 4'051.-- CHF 4'091.--
II 3 dal 1° anno di servizio CHF 5'036.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'036.--  
II 4 dal 1° anno di servizio CHF 5'313.--  
  dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice CHF 5'313.--  


Personale addetto alle vendite - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria Certificato dal 2019 dal 2020
I   CHF 3'435.-- CHF 3'435.--
I con certificato del corso di vendita dei Pa-nettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe) CHF 3'500.-- CHF 3'500.--
II 1   CHF 3'600.-- CHF 3'636.--
II 2a   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 2b   CHF 4'000.-- CHF 4'040.--
II 3   CHF 4'824.-- CHF 4'824.--


Personale addetto alla ristorazione - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° aprile 2019)

Categoria Certificato dal 2019
I   CHF 3'470.--
I in caso di formazione "Progresso" e ottenimento del relativo certificato CHF 3'675.--
II 1   CHF 3'785.--
II 2   CHF 4'195.--
II 2a + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione CHF 4'295.--
II 3   CHF 4'910.--


Personale addetto ad altre mansioni - salari minimi mensili (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019)

Categoria dal 2019
I CHF 3'435.--
II 1 CHF 3'600.--
II 2 CHF 4'000.--
II 3 CHF 4'824.--


Salari minimi / regolamentazioni salariali:
I salari minimi mensili sono fissati in base all'attestato di formazione e alla funzione, conformemente all'art. 6 CCL, in regolamentazioni salariali separate che costituiscono parte integrante del presente CCL. La regolamentazione salariale applicabile è definita in base all'attività maggiormente esercitata. Si applica una sola regolamentazione salariale per lavoratore.
Nel caso di lavoratori che non sono in grado di raggiungere una prestazione lavorativa media, il datore di lavoro e il lavoratore possono presentare insieme una domanda scritta alla commissione permanente per approvare un salario lordo al di sotto del salario minimo conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione salariale.

Cantone di Neuchâtel

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla LEmpl (Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage).
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 20.08 /ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.54 se si ha diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Neuchâtel è di CHF 19.90/ora, rispettivamente salario orario di base CHF 18.37 se si ha diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° gennaio 2020 il salario minimo legale è di CHF 20.08 / ora. Dal 1° gennaio 2019 il salario minimo legale è di CHF 20.02/ora. Il salario minimo nel cantone di Neuchâtel è adattato automaticamente e annualmente all’Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) (indice di base agosto 2014).

Cantone di Ginevra

i salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.27 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Articolo 11; Appendice 1 - 4; Articolo 32d LEmpl Neuchâtel

Categorie salariali
9047
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
9890
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
10175
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
10739
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
10978
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
11071
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
11093
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
11329
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
11417
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Categorie salariali
11568
CategoriaDescrizione
I - Lavoratori non formatiSono considerati lavoratori non formati coloro che non sono in possesso di un attestato professionale federale (AFC o CFP)
coloro la cui formazione professionale effettuata all'estero non è stata equiparata conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL
coloro che sono in possesso di un attestato professionale federale (o di un attestato equivalente conformemente all'articolo 6a capoverso 2 e 3 CCL) ma che non lavorano prevalentemente nella professione appresa
II - Lavoratori formatiSono considerati lavoratori formati i titolari di attestati federali (AFC, CFP, EP, EPS), a condizione di essere prevalentemente attivi nella professione appresa (conformità dell'attestato di formazione e funzione prevalentemente esercitata in azienda)
Diplomi esteri: I certificati professionali per panettieri e confettieri (produzione) degli stati membri dell’UE e dell’AELS sono equiparati agli attestati professionali svizzeri riconosciuti conformemente al cpv.1 di cui sopra, se i professionisti sono in possesso del certificato professionale internazionale dell’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commissione permanente può equiparare i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto riguarda i diritti e i doveri derivanti dal presente CCL
All'inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve chiedere informazioni al lavoratore sui suoi diplomi/sulle sue dichiarazioni di equivalenza. L'esito della richiesta di informazioni va messo per iscritto. I diritti del lavoratore formato iniziano a partire dalla ricezione e dalla presa di conoscenza da parte del datore di lavoro dell'esistenza di un attestato professionale conformemente al cpv. 1 di cui sopra o della sua dichiarazione di equivalenza conformemente al cpv. 2 di cui sopra. Fino a quel momento, i lavoratori possono solo far valere salari minimi di lavoratori non formati

Personale addetto alla produzione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizionePratica*
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)dal 1° anno di servizio
dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio, se si continua a lavorare nella stessa azienda formatrice
II 3formati, con esame federale di professione, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
II 4formati, con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione
* L’anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in una qualsiasi azienda.

Definizione di responsabile di produzione:
I lavoratori dipendenti che ricoprono la funzione di responsabile di produzione devono dirigere altri collaboratori. Essi sono responsabili della formazione degli apprendisti, devono allestire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Inoltre in caso di assenza el titolare, sono tenuti a rappresentarlo.

Personale addetto alle vendite:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella vendita, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con certificato del corso di vendita dei Panettieri-Confettieri del Cantone Ginevra (ABCGe)
IIformati (nel’attività corrispondente alla loro funzione)
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC), interno al ramo
II 2bformati, con attestato federale di capacità (AFC), esterno al ramo, a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)
II 3formati, con attestato professionale federale di specialista del ramo, a condizione di ricoprire la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale
Definizione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale:
I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile delle vendite o di responsabile di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione delle vendite, organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Personale addetto alla ristorazione:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione, operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
non formati, con formazione Progresso e ottenimento del relativo certificato
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 2aformati, con attestato federale di capacità (AFC) + 6 giorni di formazione continua specifica alla professione
II 3formati, con esame federale di professione

Personale addetto ad altre mansioni:
Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale rimanente ("personale addetto alla logistica, all'amministrazione, alla manutenzione") non contemplato nella regolamentazione salariale per il personale addetto a "Produzione", "Vendita" e "Ristorazione", operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati.
CategoriaDescrizione
Inon formati
II 1formati, con certificato federale di formazione pratica (CFP)
II 2formati, con attestato federale di capacità (AFC)
II 3formati, con esame federale di professione oppure con esame professionale federale superiore a condizione di ricoprire una funzione direttiva

Articolo 6, Appendice 1 - 4
Tredicesima mensilità
9047
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
9890
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
10175
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
10739
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
10978
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
11071
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
11093
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
11329
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
11417
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Tredicesima mensilità
11568
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
9047
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Premio per anzianità di servizio
9047
Dopo la fine del periodo di prova, il lavoratore ha ogni anno diritto ad una 13a mensilità pari al 100% del salario medio concordato per contratto percepito nell'arco degli ultimi 12 mesi, senza supplementi. Per i lavoratori che percepiscono un salario orario, nel calcolo della 13a mensilità si deve tener conto dei supplementi per le vacanze e i giorni festivi.

Durante il periodo di prova, non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità. Nel caso di un anno di lavoro incompleto, sussiste un diritto proporzionale.

Per contro, il lavoratore prevalentemente impiegato nella ristorazione (personale addetto alla ristorazione) ha diritto, fin dall'inizio del contratto di lavoro, alla 13a mensilità. Nel caso di anni di servizio incompleti, il diritto proporzionale viene tuttavia a cadere se il rapporto di lavoro con il personale addetto alla ristorazione è sciolto durante il periodo di prova.

Se, durante l’anno di servizio, il lavoratore è impossibilitato a fornire i suoi servizi per oltre un mese in seguito a malattia, gravidanza, maternità, infortunio professionale o non professionale, servizio militare o civile (eccettuati i corsi militari di ripetizione o complementari ordinari), per il periodo eccedente il mese non sussiste alcun diritto alla 13a mensilità, a meno che non sia stata stipulata un'eventuale prestazione assicurativa che comprende la 13a mensilità.

Articolo 13
Versamento del salario
9047
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
9890
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
10175
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
10739
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
10978
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
11071
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
11093
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
11329
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
11417
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Versamento del salario
11568
Il lavoratore riceve ogni mese un conteggio scritto in cui sono chiaramente elencati il salario fissato per contratto individuale, i supplementi, le indennità e le deduzioni. In caso di pagamento in contanti, il lavoratore deve firmare una ricevuta che attesti l’avvenuta consegna del salario.

Articolo 14
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9047
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
9890
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10175
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10739
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10978
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11071
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11093
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11329
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11417
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11568
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 CCL, i lavoratori formati addetti alla produzione hanno diritto ad un supplemento di salario per le ore di lavoro prestate tra le 22h00 e le 03h00. Il supplemento può essere versato effetti-vamente o forfettariamente come descritto qui di seguito.
Supplementi salariali
Supplemento effettivoper ogni ora di lavoro prestata è pari al 25%.
Supplemento forfettarioper ogni ora di lavoro prestata in media settimanalmente è pari allo 0,4% del salario mensile convenuto per contratto
Il disciplinamento conformemente al capoverso 2 (supplemento effettivo) vale a condizione che le parti contraenti non possano accordarsi su un supplemento forfettario conformemente al capoverso 3.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi
vietato occupare i lavoratori la domenica o nei giorni festivi ufficiali, fatta eccezione per le disposizioni di legge o i permessi dell'autorità (art. 18 e seg. LL). Nell’ambito della legge sul lavoro (art. 23-27 OLL 2), il personale addetto alla produzione, alla vendita e alla ristorazione può essere chiamato a prestare lavoro domenicale e festivo senza permesso dell'autorità. Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo (art. 21 cpv. 3 OLL 1). Per il resto, il lavoro domenicale si conforma alla legge sul lavoro (art 19 e seg. LL).

Articoli 17 e 21
Orario di lavoro
9047
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
9890
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
10175
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
10739
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
10978
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
11071
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
11093
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
11329
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
11417
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Orario di lavoro
11568
Durata normale del lavoro: 42 ore settimanale.
Nella media annua vale la settimana lavorativa di cinque giorni.

Articolo 15
Lavoro straordinario / ore supplementari
9047
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
9890
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
10175
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
10739
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
10978
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
11071
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
11093
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
11329
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
11417
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Lavoro straordinario / ore supplementari
11568
Le ore supplementari sono ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro settimanale in base al contratto di lavoro e fino all'orario di lavoro massimo settimanale prescritto per legge, conformemente alla legge sul lavoro (art. 9 LL). Le ore straordinarie devono essere ordinate in quanto tali dai datori di lavoro o dai loro sostituiti. Qualora tale ordine non venisse impartito per tempo e fosse pertanto assolutamente necessario fare ricorso al lavoro straordinario, il lavoratore è tenuto a prestarsi di sua iniziativa e ad informare il più rapidamente possibile il datore di lavoro o il suo sostituto.

Le ore straordinarie vanno per principio compensate entro un periodo di 12 mesi con del tempo libero di uguale durata. Nel contratto di lavoro individuale è possibile stabilire che le ore straordinarie vengano eccezionalmente pagate in contanti, conformemente al capoverso 5 del presente articolo del CCL.

Il diritto ad un supplemento salariale del 25% sussiste solo per le ore straordinarie che non sono già state compensate tramite tempo libero. Il datore di lavoro stabilisce il momento in cui le stesse vanno compensate. I lavoratori a tempo parziale e gli ausiliari non percepiscono alcun supplemento salariale fino a che non superano la durata normale di lavoro in azienda (di regola 42 ore). Per i lavoratori il cui salario mensile medio ammonta ad almeno CHF 6'750.-- (esclusa la 13a mensilità), si può concordare liberamente un'indennità per le ore supplementari nell'ambito della legge).

Articolo 18
Vacanze
9047
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
9890
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
10175
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
10739
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
10978
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
11071
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
11093
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
11329
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
11417
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Vacanze
11568
A partire dal 1° gennaio 2016, tutti i lavoratori hanno diritto a 5 settimane di vacanza per anno di servizio in base all’articolo 22, capoverso 1 (corrispondenti ad un supplemento del 10.64% in caso di salario orario).

Articolo 22
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9047
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
9890
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10175
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10739
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10978
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11071
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11093
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11329
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11417
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11568
OccasioneGiorni compensati (massimo di cinque giorni lavorativi complessivi sull’arco di un intero anno civile)
Il proprio matrimonio/registrazione dell’unione domestica2 giorni
Congedo paternità2 giorni
Decesso del coniuge, risp. del partner, di un proprio figlio3 giorni
Decesso di un genitore2 giorni
Decesso di fratelli e sorelle1 giorno
Trasloco della propria economia domestica1 giorno
Reclutamento militare* 1-2 Tage
Visita medicala stessa va effettuata nel limite del possibile durante i giorni di congedo o le ore liberese questo non è possibile, calcolare il tempo necessario a tale visita
Collaborazione in commissioni di esame degli apprendisti e di esami professionali o maestria in qualità di esperto, attività di esperto per gli apprendisti, collaborazione in commissioni AVS/cassa pensione/CCL, ecc.tempo necessario

*Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro riguardo ad una sua chiamata al servizio militare (affisso di chiamata in servizio, chiamata in servizio personale) non appena ne è a conoscenza.

Articoli 24, 28.4
Giorni festivi retribuiti
9047
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
9890
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
10175
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
10739
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
10978
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
11071
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
11093
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
11329
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
11417
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Giorni festivi retribuiti
11568
Il lavoratore ha diritto a 6 giorni festivi pagati (0.5 giorni al mese) per anno
civile (compresa la festa nazionale).

Articolo 20
Congedo di formazione
9047
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
9890
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
10175
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
10739
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
10978
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
11071
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
11093
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
11329
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
11417
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Congedo di formazione
11568
Il lavoratore ha diritto per la sua formazione e il perfezionamento professionale, a partire dal primo anno di servizio completo, ad un giorno di perfezionamento per anno civile. Una giornata di perfezionamento non effettuata decade automaticamente alla fine dell’anno civile. Il datore di lavoro si assume i costi (previa autorizzazione) dei corsi di formazione di base e continua riconosciuti dalle parti contraenti, e il lavoratore mette a disposizione il tempo necessario a tale scopo.

Articolo 25
Malattia
9047
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33, 36 e 37*
Malattia
9890
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
10175
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
10739
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
10978
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
11071
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
11093
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
11329
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
11417
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Malattia
11568
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33 e 37
Infortunio
9047
Assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia a favore del lavoratore. L’obbligo assicurativo decade dopo il compimento del 70° anno di età. In questo caso, la continuazione del versamento del salario si conforma alla scala bernese, ma eventuali prestazioni precedenti (d’indennità giornaliera) devono essere conteggiate. Per ogni caso di malattia, l’assicurazione deve corrispondere l’80% del salario per 730 giorni dedotto il periodo d’attesa, e questo anche se il rapporto di lavoro è stato sciolto prima della fine della malattia. Il periodo d’attesa dev’essere al massimo di 60 giorni. A partire dall’ottenimento di una rendita di vecchiaia AVS, il diritto alla prestazione sussiste ancora per 180 giorni, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età. Il datore di lavoro è tenuto a richiedere un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia con copertura totale. In caso di eventuali riserve o riduzioni delle prestazioni assicurative, fa stato l’obbligo di continuare a pagare il salario conformemente all’articolo 32 capoverso 2 CCL (secondo la scala bernese). Durante il periodo d’attesa, il datore di lavoro deve corrispondere l’88% del salario al lavoratore, ma al massimo il salario netto in vigore (è fatto salvo l’art. 324a CO).

Terminato il periodo d’attesa, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite nell’ambito di quanto contemplato dall’assicurazione. Finché manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa del lavoratore (vedere in particolare il cpv. 6 qui di segui-to), il salario (l’indennità per perdita di salario) non è dovuto. Il lavoratore è tenuto a cedere al datore di lavoro i suoi diritti nei confronti dell’assicura-zione per l’entità della prestazione anticipata. La malattia o l’infortunio sono da comunicare immediatamente al datore di lavoro. Nel caso di una malattia che si protrae per oltre 3 giorni, il lavoratore deve fornire spontaneamente e al più presto un certificato medico al datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il diritto, soprattutto in quei casi in cui è tenuto a comprovare al proprio assicuratore tutti i giorni di lavoro persi, di esigere un certificato medico sin dal 1° giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro sulla probabile durata e sull’entità dell’incapacità lavorativa che dovrà farsi certificare dal medico.

Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 33, 36 e 37*
Infortunio
9890
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
10175
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
10739
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
10978
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
11071
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
11093
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
11329
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
11417
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Infortunio
11568
Infortunio
Trascorsi i tre giorni (vedere cpv. 2), il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le prestazioni garantite dall’assicurazione. Fintanto che manca la garanzia delle prestazioni da parte dell’assicurazione in seguito ad una colpa da parte del lavoratore, non è esigibile alcun tipo di prestazione pecuniaria (sostitutiva). Il datore di lavoro assicura inoltre il lavoratore a partire dal 31° giorno dopo l’infortunio per un’indennità giornaliera di infortunio che, in caso di totale inabilità lavorativa corrisponde complessivamente al 90% del salario assicurato. In caso di parziale inabilità lavorativa, questa indennità supplementare è ridotta in proporzione.

Premi / copertura assicurativa insufficiente
I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico del datore di lavoro almeno per il 50% della somma complessiva. … Se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione o ne ha stipulato una insufficiente ai sensi dell’articolo 33 e segg. CCL, è tenuto a fornire lui stesso le prestazioni prescritte nei suddetti articoli. Qualora il datore di lavoro non dovesse essere coperto dall’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o dalle prestazioni assicurative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto unicamente a continuare a pagare il salario in base alla scala bernese (vedere art. 32, cpv. 2 CCL).

Articoli 36 e 37
Servizio militare / civile / di protezione civile
9047
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
9890
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
10175
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
10739
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
10978
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
11071
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
11093
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
11329
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
11417
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Servizio militare / civile / di protezione civile
11568
Tipo di servizio% del salario
Durante la scuola reclute80%
Durante il servizio di istruzione e avanzamento60%
Durante i corsi di ripetizione e complementari, compresi i corsi preparatori per i quadri100%
Durante il servizio militare in ferma continuata100% per la durata secondo la scala bernese
durante il servizio civile80% per la durata secondo la scala bernese, fintanto che i lavoratori siano stati impiegati almeno 3 mesi prima del servizio civile

Deve essere versato il corrispettivo salario, come minimo almeno l’indennità IPG.

Articolo 35
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9047
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
9890
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10175
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10739
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10978
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11071
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11093
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11329
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11417
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11568
Contributi per le spese di esecuzione:
Ai datori di lavoro e ai lavoratori vengono richiesti annualmente i contributi seguenti:
- per ogni azienda, allo 0,12% della somma dei salari lordi AVS, ma al massimo CHF 13'200.--;
- per ogni lavoratore, CHF 10.-- per ogni mese completo o interrotto del rapporto di lavoro. I lavoratori impiegati a tempo parziale che mediamente lavorano meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda pagano la metà, vale a dire CHF 5.--i al mese.

Il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori periodicamente … prelevandoli dal salario, e deve versarli complessivamente all’ufficio d'incasso competente. Il datore di lavoro deve dichiarare interamente e tempestivamente i fattori per determinare i contributi annui.

Articolo 41b
Apprendisti
9047
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
9890
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
10175
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
10739
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
10978
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
11071
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
11093
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
11329
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
11417
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Apprendisti
11568
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
9047
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
9890
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
10175
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
10739
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
10978
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
11071
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
11093
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
11329
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
11417
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Giovani dipendenti
11568
Subordinazione al CCL:
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL.



Vacanze
- Dipendenti fino al compimento del 20° anno d’età: 5 settimane


Articolo 6 und 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; OR 329a+e
Termini di disdetta
9047
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
9890
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
10175
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
10739
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
10978
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
11071
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
11093
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
11329
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
11417
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Termini di disdetta
11568
Scaduto il periodo di prova, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti per la fine o per il 15 del mese, osservando i seguenti termini di disdetta:

Anno di servizioDisdetta
Durante il periodo di prova (1 a 3 mesi*)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
A partire dal 10° anno di servizio3 mesi
*Il periodo di prova dura tre mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questo periodo può essere ridotto ad un mese mediante accordo scritto.

Questi termini di disdetta possono essere ridotti mediante accordo scritto, ma non possono essere accorciati al di sotto di un mese.

I rapporti di lavoro a tempo determinato hanno termine senza disdetta allo scadere della durata del contratto concordata e possono essere disdetti anticipatamente durante il periodo del contratto osservando i preavvisi e i termini fissati nell’articolo 10 capoverso 2 CCL.

Articoli 9 e 10
Rappresentanza dei lavoratori
9047
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
9890
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
10175
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
10739
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
10978
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11071
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11093
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11329
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11417
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei lavoratori
11568
Hotel & Gastro Union
Syna – il sindacato
Rappresentanza dei datori di lavoro
9047
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
9890
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10175
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10739
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10978
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11071
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11093
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11329
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11417
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Rappresentanza dei datori di lavoro
11568
l’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)
Compiti organi paritetici
9047
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
9890
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
10175
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
10739
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
10978
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
11071
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
11093
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
11329
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
11417
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Compiti organi paritetici
11568
Per l’applicazione del CCL, esiste una commissione paritetica permanente, composta da un massimo di 6 membri. I rappresentanti (sia per le organizzazioni dei datori di lavoro sia per quelle dei lavoratori) possono arrivare ad un massimo di tre.

Alla commissione permanente spettano … i seguenti compiti:
a. esecuzione e stesura del CCL;
b. controllo del rispetto del CCL;
c. intervento in caso di mancato pagamento delle pene convenzionali del CCL;
d. incasso e amministrazione dei contributi per le spese di esecuzione e le pene convenzionali;
e. mediazione in caso di divergenze d’opinione tra datori di lavoro e lavoratori;
f. promovimento della formazione professionale e continua come pure della sicurezza sul posto di lavoro.

La commissione permanente può delegare alcuni compiti ad altre commissioni o a terzi. La commissione permanente e i suoi membri sono autorizzati a visitare le aziende, richiedere e prendere visione dei documenti necessari nonché interrogare i datori di lavoro e i lavoratori. La commissione permanente è l’istanza di controllo e ricorso per le decisioni prese da tutte le commissioni. …

Articolo 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9047
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
9890
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10175
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10739
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10978
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11071
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11093
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11329
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11417
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11568
ena convenzionale
La commissione permanente può richiedere il pagamento delle spese procedurali ai datori di lavoro e ai lavoratori che infrangono le disposizioni del CCL … . Essa può inoltre pronunciarsi secondo quanto stabilito dai criteri in base all’articolo 41c, capoverso 3 CCL riguardante la pena convenzionale, contro le parti contraenti che infrangono il CCL:
a. in caso di infrazione da parte del datore di lavoro, fino al 30% dei contributi arretrati dovuti al lavoratore;
b. in caso di infrazione da parte del lavoratore, fino a due mesi di salario per ogni trasgressione.

La pena convenzionale è da determinare da parte della commissione permanente, in modo che i datori di lavoro e i lavoratori inadempienti siano dissuasi dall’infrangere in futuro il contratto collettivo di lavoro. L’ammontare della pena convenzionale effettiva si basa sui seguenti criteri:
a. entità delle prestazioni in denaro non corrisposte;
b. infrazione delle disposizioni contrattuali CCL che non riguardano delle prestazioni pecuniarie;
c. gravità dell’infrazione delle disposizioni contrattuali CCL;
d. dimensioni dell’azienda;
e. recidività delle infrazioni delle disposizioni contrattuali CCL;
f. adempimento degli obblighi dopo un ammonimento o mora.

In casi estremamente gravi, la pena convenzionale può venire raddoppiata. In ogni caso, permangono i costi procedurali e aggiuntivi.

Se, malgrado avviso scritto, si nega o si limita alla commissione permanente il controllo del libro delle paghe senza un motivo valido, il datore di lavoro dovrà pagare un importo fissato dalla commissione permanente, ma al massimo CHF 500.-- per caso.

Articolo 41c
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9047
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
9890
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10175
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10739
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
10978
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11071
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11093
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11329
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11417
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Congedo per partecipare alle attività sindacali
11568
Vi è il diritto di disporre del tempo necessario a tali scopi, ammesso che si tratti di organizzazioni facenti parte delle parti contraenti del contratto collettivo.

Articolo 24
Obbligo della pace
9047
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
9890
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
10175
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
10739
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
10978
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
11071
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
11093
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
11329
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
11417
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Obbligo della pace
11568
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a garantire la pace sociale e ad astenersi da ogni tipo di misura di lotta. L’obbligo di pace sociale è assoluto.

Articolo 39
Informazioni organo paritetico
Commissone paritetica Panettieri-Confettieri svizzeri
Radgasse 3
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