CCL per il settore dell'infrastruttura di rete
Aggiungere ai preferiti
Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro:
a partire dal 01.01.2020
fino al 31.12.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.06.2020 fino al 31.05.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.06.2020 fino al 31.05.2022
Campo d'applicazione geografico
Si applica per tutto il territorio svizzero
Articolo 2.2
Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico
Si applica per tutto il territorio svizzero
Articolo 2.2
Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico
Si applica per tutto il territorio svizzero
Articolo 2.2
Articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale
Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale
Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale
Si applica direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Si applica per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Si applica per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Campo d'applicazione personale
Si applica per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3 (Trattative salariali) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.1
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate d'obbligatorietà generale valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate d'obbligatorietà generale valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarate d'obbligatorietà generale valgono direttamente per tutte le imprese o parti di imprese (datori di lavoro), la cui attività è principalmente, cioè per la maggior parte, nella realizzazione o nella manutenzione, per terzi, di cavi ed impianti di infrastruttura di rete aerei o sotterranei nei comparti dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni o dei sistemi di trasporto e linea di contatto, effettuata davanti o al punto di consegna dalla rete di distribuzione alla rete utenti (installazioni elettriche ovvero nell' edificio) disciplinata dall'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
l settori dell'infrastruttura di rete comprendono:
– reti a corrente forte e a corrente debole di tutti i livelli di rete sottoposti alla Legge sugli impianti elettrici (LlE);
– reti di comunicazione e trasmissione di dati attraverso la tecnologia cavo ottico, rame, coassiale e radio rispettivamente wireless;
– sistemi di linea di contatto, segnaletica, illuminazione esterna e sicurezza nel settore del trasporto rispettivamente nello spazio pubblico.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.2
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale valgono per lavoratori di imprese e parti di imprese secondo il capoverso 2.
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Sono esclusi:
a. membri della direzione aziendale;
b. quadri;
c. personale amministrativo;
d. collaboratrici e collaboratori che svolgono attività nell'ambito della pianificazione e della progettazione.
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL dichiarate d'obbligatorietà generale, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione) e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2.3
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente CCL e viene stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti rispettando il termine di preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno successivo, la prima volta per il 31 dicembre 2018. Eventuali integrazioni del CCL o modifiche delle singole disposizioni possono essere concordate dalle parti contraenti anche durante la durata di validità del CCL e senza rescissione.
Articolo 2.4
Articolo 2.4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente CCL e viene stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti rispettando il termine di preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno successivo, la prima volta per il 31 dicembre 2018. Eventuali integrazioni del CCL o modifiche delle singole disposizioni possono essere concordate dalle parti contraenti anche durante la durata di validità del CCL e senza rescissione.
Articolo 2.4
Articolo 2.4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Il presente CCL e viene stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto da ognuna delle parti contraenti rispettando il termine di preavviso di 6 mesi per la fine dell'anno successivo, la prima volta per il 31 dicembre 2018. Eventuali integrazioni del CCL o modifiche delle singole disposizioni possono essere concordate dalle parti contraenti anche durante la durata di validità del CCL e senza rescissione.
Articolo 2.4
Articolo 2.4
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di rete
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di rete
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di rete
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di rete
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Informazioni rappresentanti dei datori di lavoro
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di rete
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
netz.vollzug.ch/?l=it
vollzug@syndicom.ch
syndicom - Sindicato dei media e della comunicazione
Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Casella postale
3001 Berna
058 817 18 18
mail@syndicom.ch
Salari / salari minimi
In applicazione dell' art. 5.2. CCL settore dell' infrastmttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese versati per 13 mcnsilità (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
| categoria salariale | Ramo Energia | Ramo Telecom | Ramo Linee di contatto |
|---|---|---|---|
| — Collaboratori senza formazione di base specialistica — | |||
| Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni) | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- |
| Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni) | CHF 4'100.-- | CHF 4'100.-- | CHF 4'100.-- |
| — Personale specializzato con formazione professionale di base — | |||
| Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente | CHF 4'250.-- | CHF 4'250.-- | CHF 4'500.-- |
| Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente | CHF 4'450.-- | CHF 4'600.-- | CHF 4'800.-- |
| — Personale specializzato con formazione professionale superiore — | |||
| Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale(APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 5'600.-- | CHF 5'750.-- | CHF 6'000.-- |
| Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 6'200.-- | CHF 6'350.-- | CHF 6'700.-- |
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
Salari / salari minimi
In applicazione dell' art. 5.2. CCL settore dell' infrastmttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese versati per 13 mcnsilità (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
| categoria salariale | Ramo Energia | Ramo Telecom | Ramo Linee di contatto |
|---|---|---|---|
| — Collaboratori senza formazione di base specialistica — | |||
| Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni) | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- |
| Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni) | CHF 4'100.-- | CHF 4'100.-- | CHF 4'100.-- |
| — Personale specializzato con formazione professionale di base — | |||
| Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente | CHF 4'250.-- | CHF 4'250.-- | CHF 4'500.-- |
| Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente | CHF 4'450.-- | CHF 4'600.-- | CHF 4'800.-- |
| — Personale specializzato con formazione professionale superiore — | |||
| Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale(APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 5'600.-- | CHF 5'750.-- | CHF 6'000.-- |
| Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 6'200.-- | CHF 6'350.-- | CHF 6'700.-- |
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
Salari / salari minimi
In applicazione dell' art. 5.2. CCL settore dell' infrastmttura di rete vigono i salari base per categoria salariale in franchi al mese versati per 13 mcnsilità (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
| categoria salariale | Ramo Energia | Ramo Telecom | Ramo Linee di contatto |
|---|---|---|---|
| — Collaboratori senza formazione di base specialistica — | |||
| Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni) | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- |
| Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni) | CHF 4'100.-- | CHF 4'100.-- | CHF 4'100.-- |
| — Personale specializzato con formazione professionale di base — | |||
| Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente | CHF 4'250.-- | CHF 4'250.-- | CHF 4'500.-- |
| Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente | CHF 4'450.-- | CHF 4'600.-- | CHF 4'800.-- |
| — Personale specializzato con formazione professionale superiore — | |||
| Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale(APF) – Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 5'600.-- | CHF 5'750.-- | CHF 6'000.-- |
| Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) – Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente | CHF 6'200.-- | CHF 6'350.-- | CHF 6'700.-- |
Il salario annuo viene stabilito nel contratto individuale di lavoro.
Articoli 5.1 e 5.2; appendice 2: articoli 2.1 – 2.3
Aumento salariale
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assog-gettati (esclusi gli apprendisti) nell’ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0.5%.
Artikel 5.3; appendice 2: B adeguamenti salariali
I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assog-gettati (esclusi gli apprendisti) nell’ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0.5%.
Artikel 5.3; appendice 2: B adeguamenti salariali
Aumento salariale
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assog-gettati (esclusi gli apprendisti) nell’ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0.5%.
Artikel 5.3; appendice 2: B adeguamenti salariali
I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assog-gettati (esclusi gli apprendisti) nell’ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0.5%.
Artikel 5.3; appendice 2: B adeguamenti salariali
Aumento salariale
2019 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assog-gettati (esclusi gli apprendisti) nell’ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0.5%.
Artikel 5.3; appendice 2: B adeguamenti salariali
I datori di lavoro aumentano la massa salariale complessiva dei dipendenti assog-gettati (esclusi gli apprendisti) nell’ambito di adeguamenti salariali individuali dello 0.5%.
Artikel 5.3; appendice 2: B adeguamenti salariali
Tredicesima mensilità
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un 'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.
Artikel 5.2
Artikel 5.2
Tredicesima mensilità
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un 'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.
Artikel 5.2
Artikel 5.2
Tredicesima mensilità
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un 'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.
Artikel 5.2
Artikel 5.2
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un 'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.
Artikel 5.2
Artikel 5.2
Premio per anzianità di servizio
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a un 'indennità di fine anno (13a mensilità) del salario mensile medio. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno civile intero, tale indennità sarà calcolata proporzionalmente. L'indennità di fine anno viene corrisposta a dicembre in caso di rapporto di lavoro non risolto oppure allo scioglimento del rapporto di lavoro.
Artikel 5.2
Artikel 5.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Sorta di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Indennità per lavoro notturno regolare (22h00–06h00) | CHF 10.--l'ora e una compensazione di tempo equivalente al 10% |
| Indennità per lavoro notturno irregolare (22h00–06h00) | supplemento del 50% |
| Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare |
Persone in formazione, lavoro notturno e domenicale: Il lavoro notturno e domenicale è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giuridiche e previste dal CCL.
Articoli 4.6 – 4.8
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Sorta di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Indennità per lavoro notturno regolare (22h00–06h00) | CHF 10.--l'ora e una compensazione di tempo equivalente al 10% |
| Indennità per lavoro notturno irregolare (22h00–06h00) | supplemento del 50% |
| Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare | supplemento del 100% |
Persone in formazione, lavoro notturno e domenicale: Il lavoro notturno e domenicale è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giuridiche e previste dal CCL.
Articoli 4.6 – 4.8
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Sorta di lavoro | Supplemento |
|---|---|
| Indennità per lavoro notturno regolare (22h00–06h00) | CHF 10.--l'ora e una compensazione di tempo equivalente al 10% |
| Indennità per lavoro notturno irregolare (22h00–06h00) | supplemento del 50% |
| Indennità per lavoro domenicale e festivo irregolare | supplemento del 100% |
Persone in formazione, lavoro notturno e domenicale: Il lavoro notturno e domenicale è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giuridiche e previste dal CCL.
Articoli 4.6 – 4.8
Lavoro a turni
Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Servizio di picchetto
Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Servizio di picchetto
Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Servizio di picchetto
Indennità per il servizio di picchetto (reperibilità)
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Le collaboratrici e i collaboratori possono essere assegnati dai loro preposti al servizio di picchetto in base alle esigenze dell’azienda. Nell’ambito del servizio di picchetto, la collaboratrice/il collaboratore si mette a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per poter svolgere immediatamente il lavoro in caso di necessità.
Il servizio di picchetto si compone di un orario di picchetto e di un eventuale orario d’intervento. L’orario di intervento vale come tempo di lavoro, eventualmente con un supplemento per lavoro notturno o domenicale. Forfait picchetto per reperibilità: CHF 100.-- per ogni settimana di picchetto (7 giorni consecutivi).
In aggiunta al forfait picchetto è previsto un forfait di intervento pari a CHF 50.-- per ciascun intervento effettivamente effettuato.
Articolo 4.9
Rimborso spese
L'azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.--. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento:
Articolo 5.4
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.--. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento:
| Sorta di spese | Indennità |
|---|---|
| Per la prima colazione | CHF 8.-- |
| Per il pranzo | CHF 20.-- |
| Per la Cena | CHF 24.-- |
| Viaggi e pernottamenti | Vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura (per il pernottamento si applica almeno un forfait di CHF 45.--) |
Articolo 5.4
Rimborso spese
L'azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.--. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento:
Articolo 5.4
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.--. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento:
| Sorta di spese | Indennità |
|---|---|
| Per la prima colazione | CHF 8.-- |
| Per il pranzo | CHF 20.-- |
| Per la Cena | CHF 24.-- |
| Viaggi e pernottamenti | Vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura (per il pernottamento si applica almeno un forfait di CHF 45.--) |
Articolo 5.4
Rimborso spese
L'azienda decide se intende pagare un risarcimento forfettario oppure un risarcimento sulla base del singolo evento. Le collaboratrici e i collaboratori vengono informati.
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.--. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento:
Articolo 5.4
Il rimborso forfettario mensile per il pranzo esterno ammonta a CHF 350.--. Il forfait spese viene sospeso in caso di un’assenza di lunga durata (a partire da 1 mese di assenza) per malattia o infortunio.
Il rimborso sulla base del singolo evento:
| Sorta di spese | Indennità |
|---|---|
| Per la prima colazione | CHF 8.-- |
| Per il pranzo | CHF 20.-- |
| Per la Cena | CHF 24.-- |
| Viaggi e pernottamenti | Vengono rimborsate a parte dietro presentazione di ricevuta/fattura (per il pernottamento si applica almeno un forfait di CHF 45.--) |
Articolo 5.4
Altri supplementi
Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari)
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.-- al giorno.
Articolo 4.10
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.-- al giorno.
Articolo 4.10
Altri supplementi
Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari)
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.-- al giorno.
Articolo 4.10
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.-- al giorno.
Articolo 4.10
Altri supplementi
Indennità per lavoro in galleria (intervalli regolari)
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.-- al giorno.
Articolo 4.10
Per il lavoro regolare in galleria (più lunga di 200 metri) è previsto un supplemento forfettario di CHF 15.-- al giorno.
Articolo 4.10
Orario di lavoro
L'orario di lavoro previsto viene stabilito mediante un orario di lavoro annualizzato, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. L'orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. Entrambi i modelli temporali sono basati su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali.
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Orario di lavoro
L'orario di lavoro previsto viene stabilito mediante un orario di lavoro annualizzato, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. L'orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. Entrambi i modelli temporali sono basati su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali.
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Orario di lavoro
L'orario di lavoro previsto viene stabilito mediante un orario di lavoro annualizzato, basato su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali. L'orario di lavoro variabile e il modello del tempo di lavoro annualizzato costituiscono i modelli normativi. Entrambi i modelli temporali sono basati su una durata media del lavoro di 42 ore settimanali.
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Per il pasto di mezzogiorno, il lavoro va interrotto per almeno 30 minuti. Questa interruzione non è considerata come tempo di lavoro. A partire da 9 ore di lavoro al giorno la pausa dura almeno 1 ora.
Il tempo lavorativo viene rilevato mediante appositi rapporti di lavoro.
Persone in formazione
Fatta eccezione per il punto indicato qui di seguito, si applicano in linea di massima le disposizioni del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete:
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supplementari e lezioni).
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di -10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Articoli 4.1 – 4.3; Appendice 1: articoli 3.1 e 4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore supplementari: Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro eccedenti le 42 ore settimanali fino a 45 ore settimanali incluse. Queste ore possono variare in modo flessibile nel corso dell'anno fino a un saldo massimo di +100 ore (ore supplementari) o di -80 ore.
Lavoro straordinario: Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Lavoro straordinario: Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore supplementari: Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro eccedenti le 42 ore settimanali fino a 45 ore settimanali incluse. Queste ore possono variare in modo flessibile nel corso dell'anno fino a un saldo massimo di +100 ore (ore supplementari) o di -80 ore.
Lavoro straordinario: Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Lavoro straordinario: Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore supplementari: Sono considerate ore supplementari le ore di lavoro eccedenti le 42 ore settimanali fino a 45 ore settimanali incluse. Queste ore possono variare in modo flessibile nel corso dell'anno fino a un saldo massimo di +100 ore (ore supplementari) o di -80 ore.
Lavoro straordinario: Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Lavoro straordinario: Sono considerate ore straordinarie le ore che eccedono le 45 ore settimanali e che vengono richieste in via straordinaria dal superiore gerarchico o autorizzate immediatamente dopo la prestazione. D’intesa con il lavoratore, le ore straordinarie vengono compensate con tempo libero di pari durata entro un adeguato lasso di tempo. Qualora questo non sia possibile, la compensazione delle ore straordinarie viene effettuata con un supplemento salariale del 25%. In un anno civile possono essere prestate fino a un Massimo di 170 ore straordinarie. Tale saldo ore non può essere superato.
Persone in formazione
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamentalmente un supplemento salariale di almeno il 25%. Solo di comune accordo con il/la singol(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la formatrice, concedendo tempo libero di pari durata.
Articoli 4.4 e 4.5; Appendice 1: articolo 3.3
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze per anno civile |
|---|---|
| fino al1'anno civile in cui compie 49 anni | 25 giorni lavorativi |
| dall'inizio dell'anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età | 30 giorni lavorativi |
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, tale giorno potrà essere percepito in un secondo momento.
In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell'art. 329b CO.
Vacanze non retribuite
Su presentazione di una richiesta motivata, l’azienda può concedere vacanze non retribuite. La decisione spetta alla direzione aziendale. Per le vacanze non retribuite di durata superiore a un mese il lavoratore non matura diritto alle vacanze. In caso di vacanze non retribuite di durata superiore al mese, l’azienda non mantiene le assicurazioni in essere. Durante tale arco di tempo il lavoratore può volontariamente mantenere le assicurazioni a proprie spese.
Articoli 7.1 – 7.5 e 7.8
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze per anno civile |
|---|---|
| fino al1'anno civile in cui compie 49 anni | 25 giorni lavorativi |
| dall'inizio dell'anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età | 30 giorni lavorativi |
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, tale giorno potrà essere percepito in un secondo momento.
In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell'art. 329b CO.
Vacanze non retribuite
Su presentazione di una richiesta motivata, l’azienda può concedere vacanze non retribuite. La decisione spetta alla direzione aziendale. Per le vacanze non retribuite di durata superiore a un mese il lavoratore non matura diritto alle vacanze. In caso di vacanze non retribuite di durata superiore al mese, l’azienda non mantiene le assicurazioni in essere. Durante tale arco di tempo il lavoratore può volontariamente mantenere le assicurazioni a proprie spese.
Articoli 7.1 – 7.5 e 7.8
Vacanze
| Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze per anno civile |
|---|---|
| fino al1'anno civile in cui compie 49 anni | 25 giorni lavorativi |
| dall'inizio dell'anno civile in cui viene compiuto il 50° anno di età | 30 giorni lavorativi |
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Se un giorno festivo pagato cade nel periodo in cui si usufruisce delle vacanze, tale giorno potrà essere percepito in un secondo momento.
In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle vacanze viene ridotto ai sensi dell'art. 329b CO.
Vacanze non retribuite
Su presentazione di una richiesta motivata, l’azienda può concedere vacanze non retribuite. La decisione spetta alla direzione aziendale. Per le vacanze non retribuite di durata superiore a un mese il lavoratore non matura diritto alle vacanze. In caso di vacanze non retribuite di durata superiore al mese, l’azienda non mantiene le assicurazioni in essere. Durante tale arco di tempo il lavoratore può volontariamente mantenere le assicurazioni a proprie spese.
Articoli 7.1 – 7.5 e 7.8
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Indipendentemente dalle vacanze, nei seguenti casi le collaboratrici e i collaboratorihanno diritto alle seguenti vacanze retribuite:
Articolo 7.7
| Occasione | Giorni renumerati |
|---|---|
| per il proprio matrimonio | 3 giorni |
| per il decesso del/della coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| per il decesso di un parente prossimo | 1 giorno |
| per la nascita di un figlio | 2 giorni |
| per l’assistenza in caso di malattia di un familiare prossimo | fino a 3 giorni |
| per il proprio trasloco | 1 giorno |
| per il reclutamento o la consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 7.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Indipendentemente dalle vacanze, nei seguenti casi le collaboratrici e i collaboratorihanno diritto alle seguenti vacanze retribuite:
Articolo 7.7
| Occasione | Giorni renumerati |
|---|---|
| per il proprio matrimonio | 3 giorni |
| per il decesso del/della coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| per il decesso di un parente prossimo | 1 giorno |
| per la nascita di un figlio | 2 giorni |
| per l’assistenza in caso di malattia di un familiare prossimo | fino a 3 giorni |
| per il proprio trasloco | 1 giorno |
| per il reclutamento o la consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 7.7
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Indipendentemente dalle vacanze, nei seguenti casi le collaboratrici e i collaboratorihanno diritto alle seguenti vacanze retribuite:
Articolo 7.7
| Occasione | Giorni renumerati |
|---|---|
| per il proprio matrimonio | 3 giorni |
| per il decesso del/della coniuge, di un figlio o di un genitore | 3 giorni |
| per il decesso di un parente prossimo | 1 giorno |
| per la nascita di un figlio | 2 giorni |
| per l’assistenza in caso di malattia di un familiare prossimo | fino a 3 giorni |
| per il proprio trasloco | 1 giorno |
| per il reclutamento o la consegna dell’equipaggiamento militare | 1 giorno |
Articolo 7.7
Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi pagati all’anno.
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi pagati all’anno.
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Giorni festivi retribuiti
I giorni festivi previsti dalla legge sono considerati giorni di non lavoro retribuiti. Vengono garantiti almeno 8 giorni festivi pagati all’anno.
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Persone in formazione: Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura del CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Articolo 7.6; Appendice 1: articolo 7.2
Malattia
Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
Malattia
Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
Malattia
Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
Infortunio
Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
Infortunio
Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
Infortunio
Versamento ulteriore del salario
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia (compresa la gravidanza) o infortunio, i datori di lavoro concedono per una durata massima di 720 giorni una continuazione del versamento del salario di base in misura dell’80%.
Assicurazione delle indennità giornaliere
Per fornire le sue prestazioni, il datore di lavoro stipula assicurazioni collettive relative a indennità giornaliere per malattia e infortuni. Nel corso del periodo di proroga il datore di lavoro deve versare l'80% del salario. I premi per l’assicurazione sono pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti in ragione della metà a testa.
Nei confronti del datore di lavoro sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario per la durata del rapporto di lavoro. Le condizioni assicurative devono prevedere che i dipendenti, una volta abbandonata l'assicurazione collettiva, possano passare senza interruzioni e senza nuove riserve all'assicurazione individuale. Mentre è in corso la corresponsione di indennità giornaliere, a partire dal 5° anno di servizio del rapporto di lavoro per 12 mesi non è consentita la rescissione; fatta eccezione per l’articolo 337 CO.
Comunicazione/certificato medico
Le assenze devono essere comunicate immediatamente ai superiori. In caso di assenza per malattia o infortunio di durata superiore a 3 giorni, la collaboratrice o il collaboratore deve presentare di propria iniziativa un certificato medico ai superiori all’attenzione dei responsabili del personale.
I giorni di malattia o infortunio durante le vacanze non vengono conteggiati
come giorni di ferie qualora venga presentato un relativo certificato medico.
Articles 6.1 – 6.3 e 7.3
Servizio militare / civile / di protezione civile
Istruzione di base (SR)
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i seguenti versamenti:
– in linea di principio almeno il 50% del salario;
– per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati almeno l’80% del salario.
Servizio civile e protezione civile
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equiparati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario durante 30 giorni solari in un anno solare. Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola reclute.
Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
Articolo 6.5.
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i seguenti versamenti:
– in linea di principio almeno il 50% del salario;
– per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati almeno l’80% del salario.
Servizio civile e protezione civile
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equiparati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario durante 30 giorni solari in un anno solare. Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola reclute.
Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
Articolo 6.5.
Servizio militare / civile / di protezione civile
Istruzione di base (SR)
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i seguenti versamenti:
– in linea di principio almeno il 50% del salario;
– per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati almeno l’80% del salario.
Servizio civile e protezione civile
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equiparati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario durante 30 giorni solari in un anno solare. Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola reclute.
Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
Articolo 6.5.
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i seguenti versamenti:
– in linea di principio almeno il 50% del salario;
– per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati almeno l’80% del salario.
Servizio civile e protezione civile
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equiparati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario durante 30 giorni solari in un anno solare. Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola reclute.
Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
Articolo 6.5.
Servizio militare / civile / di protezione civile
Istruzione di base (SR)
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i seguenti versamenti:
– in linea di principio almeno il 50% del salario;
– per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati almeno l’80% del salario.
Servizio civile e protezione civile
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equiparati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario durante 30 giorni solari in un anno solare. Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola reclute.
Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
Articolo 6.5.
Durante l’istruzione obbligatoria di base (scuola reclute) vengono effettuati i seguenti versamenti:
– in linea di principio almeno il 50% del salario;
– per le collaboratrici e i collaboratori con obbligo di mantenimento o coniugati almeno l’80% del salario.
Servizio civile e protezione civile
Il servizio civile, il servizio di protezione civile nonché il servizio militare o il servizio della Croce Rossa prestato dai membri di sesso femminile dell’esercito sono equiparati al servizio militare. Per la continuazione del versamento del salario vigono gli stessi diritti e la stessa durata del servizio militare (articolo 6.5.1 e 6.5.3). Per i servizi militari volontari (corsi alpini, corsi di sci, concorsi, ecc.), a condizione che essi non vengano eccezionalmente conteggiati come vacanze, il lavoratore non ha diritto al pagamento continuato del salario bensì solamente alle eventuali prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno.
Restanti obblighi di servizio
Per tutte le restanti prestazioni obbligatorie verrà versato il 100% del salario durante 30 giorni solari in un anno solare. Per servizi di maggiore durata si applicano le stesse disposizioni della scuola reclute.
Prestazioni IPG
Le indennità ai sensi delle IPG spettano al datore di lavoro, nella misura in cui queste non superino le retribuzioni durante il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile.
Articolo 6.5.
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi del lavoratore
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori un contributo alle spese di esecuzione mensile di CHF 20.-- (CHF 10.-- in caso di grado occupazionale fino al 50%) per ciascun collaboratore (tramite deduzione salariale) a favore della commissione paritetica.
Contributi del datore di lavoro
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 5.-- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Il contributo datoriale è limitato a CHF 4'800.-- al massimo per anno e datore di lavoro.
Articolo 2.9
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori un contributo alle spese di esecuzione mensile di CHF 20.-- (CHF 10.-- in caso di grado occupazionale fino al 50%) per ciascun collaboratore (tramite deduzione salariale) a favore della commissione paritetica.
Contributi del datore di lavoro
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 5.-- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Il contributo datoriale è limitato a CHF 4'800.-- al massimo per anno e datore di lavoro.
Articolo 2.9
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi del lavoratore
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori un contributo alle spese di esecuzione mensile di CHF 20.-- (CHF 10.-- in caso di grado occupazionale fino al 50%) per ciascun collaboratore (tramite deduzione salariale) a favore della commissione paritetica.
Contributi del datore di lavoro
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 5.-- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Il contributo datoriale è limitato a CHF 4'800.-- al massimo per anno e datore di lavoro.
Articolo 2.9
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori un contributo alle spese di esecuzione mensile di CHF 20.-- (CHF 10.-- in caso di grado occupazionale fino al 50%) per ciascun collaboratore (tramite deduzione salariale) a favore della commissione paritetica.
Contributi del datore di lavoro
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 5.-- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Il contributo datoriale è limitato a CHF 4'800.-- al massimo per anno e datore di lavoro.
Articolo 2.9
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi del lavoratore
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori un contributo alle spese di esecuzione mensile di CHF 20.-- (CHF 10.-- in caso di grado occupazionale fino al 50%) per ciascun collaboratore (tramite deduzione salariale) a favore della commissione paritetica.
Contributi del datore di lavoro
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 5.-- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Il contributo datoriale è limitato a CHF 4'800.-- al massimo per anno e datore di lavoro.
Articolo 2.9
I datori di lavoro riscuotono dai collaboratori un contributo alle spese di esecuzione mensile di CHF 20.-- (CHF 10.-- in caso di grado occupazionale fino al 50%) per ciascun collaboratore (tramite deduzione salariale) a favore della commissione paritetica.
Contributi del datore di lavoro
I datori di lavoro versano un contributo mensile di CHF 5.-- per ogni collaboratore a favore della commissione paritetica. Il contributo datoriale è limitato a CHF 4'800.-- al massimo per anno e datore di lavoro.
Articolo 2.9
Apprendisti
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3. (Trattative salariali), e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Apprendisti
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3. (Trattative salariali), e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Apprendisti
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3. (Trattative salariali), e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Giovani dipendenti
Per le persone in formazione valgono le disposizioni del CCL, fatta eccezione per l'articolo 2.9. (Contributo alle spese di esecuzione), 5.3. (Trattative salariali), e 7.10. (Formazione professionale e perfezionamento).
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Periodo di prova
Il periodo di prova dura tre mesi. Prima della scadenza, può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi di comune accordo e previa autorizza-zione dell’autorità cantonale.
Orario di lavoro normale
Si applica il normale orario di lavoro previsto dal CCL per il settore dell’infrastruttura di rete. L’orario scolastico vale come orario di lavoro. Una giornata intera di scuola corrisponde a un intero giorno di lavoro; una mezza giornata di scuola vale come mezza giornata di lavoro. L’orario di lavoro giornaliero non può superare le nove ore (comprese eventuali ore supple-mentari e lezioni).
Ore straordinarie/lavoro notturno e domenicale
Gli straordinari devono essere preventivamente approvati dal formatore/dalla formatrice. Per gli straordinari effettuati dev’essere corrisposto fondamen-talmente un supplemento salariale di almeno il 25 %. Solo di comune accordo con il/la singolo(a) praticante gli straordinari possono essere compensati, entro i successivi 14 giorni e di comune accordo con il formatore/la forma-trice, concedendo tempo libero di pari durata. Il lavoro notturno e domenica-le è consentito solo in casi eccezionali e tenuto conto delle disposizioni giu-ridiche e previste dal CCL.
Orario di lavoro variabile
Le disposizioni inerenti l’orario di lavoro variabile valgono anche per le persone in formazione, ma in forma limitata. Il saldo positivo può essere al massimo di +30 ore e quello negativo di –10 ore. Il formatore/la formatrice responsabile può all’occorrenza concordare con la persona in formazione misure particolari relative all’orario di lavoro nell’ambito delle disposizioni di legge. Scopo di tali misure è di agevolare in modo ottimale l’acquisizione di competenze da parte della persona in formazione tenendo conto delle esigenze aziendali. D’intesa con il formatore/la formatrice, il saldo positivo dell’orario di lavoro può essere compensato con mezze giornate o giornate intere. Il saldo positivo dell’orario di lavoro deve essere ridotto a zero per la fine del tirocinio.
Formazione professionale - Scuola professionale di base, maturità professionale e corsi interaziendali
La frequenza alle lezioni della scuola professionale di base è obbligatoria. In caso di sospensione delle lezioni per mezza giornata o più e durante le vacanze della scuola, le persone in formazione lavorano per l’azienda. L’azienda dà la possibilità agli apprendisti d’acquisire la maturità professionale se non compromette il raggiungimento delle conoscenze professionali aziendali. Le presenti condizioni sono valide anche per i corsi di maturità professionale. Corsi facoltativi della scuola professionale di base possono essere frequentati solo d’intesa con il formatore/la formatrice competente. Per «corsi di recupero» s’intendono corsi supplementari di durata limitata la cui frequenza è ordinata dalla scuola professionale di base d’intesa con l’azienda di tirocinio. La frequenza a corsi facoltativi o di recupero vale di regola come tempo di lavoro. Durante il tempo di lavoro i corsi facoltativi e di recupero non possono superare in media mezza giornata la settimana. La frequenza a eventuali corsi interaziendali è obbligatoria.
Colloqui di valutazione
Le persone in formazione hanno diritto a colloqui di valutazione professionale periodici, almeno semestrali.
Vacanze
Per ogni anno civile le persone in formazione hanno diritto a sei settimane di vacanze. Se il tirocinio inizia o finisce nel corso dell’anno, le vacanze a cui si ha diritto sono ridotte proporzionalmente (pro rata temporis). Le vacanze non possono essere prese nei giorni di scuola professionale di base. Le vacanze devono essere prese entro la fine dell’anno civile, e per al-meno due settimane consecutive.
Giorni festivi
Fanno testo i giorni festivi per il luogo di formazione indicati nel contratto di tirocinio e almeno nella stessa misura dei giorni di vacanza definiti nel CCL per il settore dell’infrastruttura di rete.
Congedo pagato
A integrazione del CCL le persone in formazione hanno diritto alla partecipazione rimunerata all’incontro informativo sul reclutamento (max. 1 giornata). D’intesa con il formatore/la formatrice l’assenza per il reclutamento può essere prolungata fino a 3 giornate. Le prestazioni IPG spettano all’azienda nella misura dell’importo previsto dalla retribuzione.
Articolo 2.2. e appendice 1; 329a+e CO
Termini di disdetta
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni per qualsiasi data |
| nel primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal secondo al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| a partire dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Il rapporto di lavoro deve essere disdetto dalle parti per iscritto.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di sei mesi al massimo il periodo di prova viene a decadere.
Articoli 3.1, 3.2 e appendice 1
Termini di disdetta
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni per qualsiasi data |
| nel primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal secondo al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| a partire dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Il rapporto di lavoro deve essere disdetto dalle parti per iscritto.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di sei mesi al massimo il periodo di prova viene a decadere.
Articoli 3.1, 3.2 e appendice 1
Termini di disdetta
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| durante il periodo di prova (3 mesi) | 7 giorni per qualsiasi data |
| nel primo anno di servizio | 1 mese per la fine del mese |
| dal secondo al nono anno di servizio | 2 mesi per la fine del mese |
| a partire dal decimo anno di servizio | 3 mesi per la fine del mese |
Il rapporto di lavoro deve essere disdetto dalle parti per iscritto.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di sei mesi al massimo il periodo di prova viene a decadere.
Articoli 3.1, 3.2 e appendice 1
Rappresentanza dei lavoratori
syndicom – sindacato dei media e della comunicazione
Rappresentanza dei lavoratori
syndicom – sindacato dei media e della comunicazione
Rappresentanza dei lavoratori
syndicom – sindacato dei media e della comunicazione
Rappresentanza dei datori di lavoro
SNiv – Associazione svizzera dell’infrastrutturadi rete per le comunicazioni, l’energia, il trasporto e l’ICT
VFFK – Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
VFFK – Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
Rappresentanza dei datori di lavoro
SNiv – Associazione svizzera dell’infrastrutturadi rete per le comunicazioni, l’energia, il trasporto e l’ICT
VFFK – Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
VFFK – Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
Rappresentanza dei datori di lavoro
SNiv – Associazione svizzera dell’infrastrutturadi rete per le comunicazioni, l’energia, il trasporto e l’ICT
VFFK – Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
VFFK – Associazione di ditte per impianti di linee aeree e di cavi
Compiti organi paritetici
Attuazione comune:
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
Disposizioni esecutive:
Per l’applicazione e l’esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP:
- lo svolgimento di controlli contabili dei salari e controlli nei cantieri nonché di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione potrà effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
- apprestare, su richiesta, contributi per il pagamento di spese di corso per la formazione e il perfezionamento delle collaboratrici e dei collaboratori dal fondo paritetico;
- intervenire in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
Le divergenze di opinioni ovvero le controversie dovranno essere trattate
senza indugio dalla CP.
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2.9. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Articoli 2.9 e 2.10; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
Disposizioni esecutive:
Per l’applicazione e l’esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP:
- lo svolgimento di controlli contabili dei salari e controlli nei cantieri nonché di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione potrà effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
- apprestare, su richiesta, contributi per il pagamento di spese di corso per la formazione e il perfezionamento delle collaboratrici e dei collaboratori dal fondo paritetico;
- intervenire in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
Le divergenze di opinioni ovvero le controversie dovranno essere trattate
senza indugio dalla CP.
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2.9. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Articoli 2.9 e 2.10; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Compiti organi paritetici
Attuazione comune:
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
Disposizioni esecutive:
Per l’applicazione e l’esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP:
- lo svolgimento di controlli contabili dei salari e controlli nei cantieri nonché di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione potrà effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
- apprestare, su richiesta, contributi per il pagamento di spese di corso per la formazione e il perfezionamento delle collaboratrici e dei collaboratori dal fondo paritetico;
- intervenire in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
Le divergenze di opinioni ovvero le controversie dovranno essere trattate
senza indugio dalla CP.
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2.9. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Articoli 2.9 e 2.10; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
Disposizioni esecutive:
Per l’applicazione e l’esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP:
- lo svolgimento di controlli contabili dei salari e controlli nei cantieri nonché di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione potrà effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
- apprestare, su richiesta, contributi per il pagamento di spese di corso per la formazione e il perfezionamento delle collaboratrici e dei collaboratori dal fondo paritetico;
- intervenire in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
Le divergenze di opinioni ovvero le controversie dovranno essere trattate
senza indugio dalla CP.
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2.9. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Articoli 2.9 e 2.10; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Compiti organi paritetici
Attuazione comune:
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
Disposizioni esecutive:
Per l’applicazione e l’esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP:
- lo svolgimento di controlli contabili dei salari e controlli nei cantieri nonché di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione potrà effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
- apprestare, su richiesta, contributi per il pagamento di spese di corso per la formazione e il perfezionamento delle collaboratrici e dei collaboratori dal fondo paritetico;
- intervenire in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
Le divergenze di opinioni ovvero le controversie dovranno essere trattate
senza indugio dalla CP.
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2.9. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Articoli 2.9 e 2.10; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
In conformità all’articolo 357b del Codice delle obbligazioni (CO) le parti contraenti concordano di avere un diritto comune rispetto all’osservanza di questo contratto verso i datori di lavoro e i lavoratori assoggettati.
Disposizioni esecutive:
Per l’applicazione e l’esecuzione del CCL esiste una commissione paritetica (CP). Funzioni e competenze della CP:
- lo svolgimento di controlli contabili dei salari e controlli nei cantieri nonché di indagini in merito ai rapporti di lavoro presso i datori di lavoro. La commissione potrà effettuare tali controlli e indagini mediante incarico a terzi;
- apprestare, su richiesta, contributi per il pagamento di spese di corso per la formazione e il perfezionamento delle collaboratrici e dei collaboratori dal fondo paritetico;
- intervenire in caso di divergenza di opinioni tra datore di lavoro e lavoratori in relazione alla classificazione della classe salariale;
Le divergenze di opinioni ovvero le controversie dovranno essere trattate
senza indugio dalla CP.
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 2.9. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Articoli 2.9 e 2.10; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Qualora la commissione paritetica accerti una violazione delle disposizioni del CCL, questa dovrà esortare il datore di lavoro inadempiente ad assolvere ai propri obblighi senza indugio.
La CP è legittimata a:
– emettere un avvertimento;
– infliggere una pena convenzionale fino a 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la pena potrà raggiungere la prestazione dovuta;
– addossare i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro inadempiente;
La pena convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della pena convenzionale viene calcolato tenendo conto di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:
– l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
– se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni ai sensi del contratto collettivo di lavoro;
– le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
– il fatto che il datore di lavoro inadempiente, nel frattempo, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi.
Qualora i controlli sugli orari di lavoro (rilevamento orari di lavoro) di un lavoratore non corrispondano a uno standard che consenta un efficiente controllo, la commissione paritetica potrà imporre obbligatoria-mente una pena convenzionale fino a CHF 30'000.-- in base alle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere pronunciate pene fino a CHF 100'000.--.Le pene inflitte e i costi dei controlli e di procedimento dovranno essere corrisposti alla CP entro 30 giorni. La CP destina gli importi per l’esecuzione all’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo pari-tetico.
Articolo 2.10
La CP è legittimata a:
– emettere un avvertimento;
– infliggere una pena convenzionale fino a 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la pena potrà raggiungere la prestazione dovuta;
– addossare i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro inadempiente;
La pena convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della pena convenzionale viene calcolato tenendo conto di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:
– l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
– se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni ai sensi del contratto collettivo di lavoro;
– le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
– il fatto che il datore di lavoro inadempiente, nel frattempo, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi.
Qualora i controlli sugli orari di lavoro (rilevamento orari di lavoro) di un lavoratore non corrispondano a uno standard che consenta un efficiente controllo, la commissione paritetica potrà imporre obbligatoria-mente una pena convenzionale fino a CHF 30'000.-- in base alle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere pronunciate pene fino a CHF 100'000.--.Le pene inflitte e i costi dei controlli e di procedimento dovranno essere corrisposti alla CP entro 30 giorni. La CP destina gli importi per l’esecuzione all’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo pari-tetico.
Articolo 2.10
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Qualora la commissione paritetica accerti una violazione delle disposizioni del CCL, questa dovrà esortare il datore di lavoro inadempiente ad assolvere ai propri obblighi senza indugio.
La CP è legittimata a:
– emettere un avvertimento;
– infliggere una pena convenzionale fino a 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la pena potrà raggiungere la prestazione dovuta;
– addossare i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro inadempiente;
La pena convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della pena convenzionale viene calcolato tenendo conto di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:
– l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
– se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni ai sensi del contratto collettivo di lavoro;
– le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
– il fatto che il datore di lavoro inadempiente, nel frattempo, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi.
Qualora i controlli sugli orari di lavoro (rilevamento orari di lavoro) di un lavoratore non corrispondano a uno standard che consenta un efficiente controllo, la commissione paritetica potrà imporre obbligatoria-mente una pena convenzionale fino a CHF 30'000.-- in base alle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere pronunciate pene fino a CHF 100'000.--.Le pene inflitte e i costi dei controlli e di procedimento dovranno essere corrisposti alla CP entro 30 giorni. La CP destina gli importi per l’esecuzione all’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo pari-tetico.
Articolo 2.10
La CP è legittimata a:
– emettere un avvertimento;
– infliggere una pena convenzionale fino a 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la pena potrà raggiungere la prestazione dovuta;
– addossare i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro inadempiente;
La pena convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della pena convenzionale viene calcolato tenendo conto di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:
– l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
– se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni ai sensi del contratto collettivo di lavoro;
– le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
– il fatto che il datore di lavoro inadempiente, nel frattempo, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi.
Qualora i controlli sugli orari di lavoro (rilevamento orari di lavoro) di un lavoratore non corrispondano a uno standard che consenta un efficiente controllo, la commissione paritetica potrà imporre obbligatoria-mente una pena convenzionale fino a CHF 30'000.-- in base alle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere pronunciate pene fino a CHF 100'000.--.Le pene inflitte e i costi dei controlli e di procedimento dovranno essere corrisposti alla CP entro 30 giorni. La CP destina gli importi per l’esecuzione all’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo pari-tetico.
Articolo 2.10
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Qualora la commissione paritetica accerti una violazione delle disposizioni del CCL, questa dovrà esortare il datore di lavoro inadempiente ad assolvere ai propri obblighi senza indugio.
La CP è legittimata a:
– emettere un avvertimento;
– infliggere una pena convenzionale fino a 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la pena potrà raggiungere la prestazione dovuta;
– addossare i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro inadempiente;
La pena convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della pena convenzionale viene calcolato tenendo conto di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:
– l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
– se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni ai sensi del contratto collettivo di lavoro;
– le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
– il fatto che il datore di lavoro inadempiente, nel frattempo, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi.
Qualora i controlli sugli orari di lavoro (rilevamento orari di lavoro) di un lavoratore non corrispondano a uno standard che consenta un efficiente controllo, la commissione paritetica potrà imporre obbligatoria-mente una pena convenzionale fino a CHF 30'000.-- in base alle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere pronunciate pene fino a CHF 100'000.--.Le pene inflitte e i costi dei controlli e di procedimento dovranno essere corrisposti alla CP entro 30 giorni. La CP destina gli importi per l’esecuzione all’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo pari-tetico.
Articolo 2.10
La CP è legittimata a:
– emettere un avvertimento;
– infliggere una pena convenzionale fino a 30 000 franchi; nei casi di privazione di richieste in denaro, la pena potrà raggiungere la prestazione dovuta;
– addossare i costi dei controlli e di procedimento a carico del datore di lavoro inadempiente;
La pena convenzionale dovrà essere valutata, in primo luogo, in modo che il datore di lavoro inadempiente si astenga dal commettere in futuro violazioni del presente CCL. L’importo della pena convenzionale viene calcolato tenendo conto di tutte le condizioni secondo i seguenti criteri:
– l’ammontare dell’importo delle prestazioni in denaro dovute dal datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– la natura della violazione di norme previste dal contratto collettivo di lavoro non a livello monetario;
– se la violazione viene commessa una o più volte (inclusa la recidiva) oppure in base alla gravità della violazione delle disposizioni ai sensi del contratto collettivo di lavoro;
– le dimensioni dell’azienda (datore di lavoro);
– il fatto che il datore di lavoro inadempiente, nel frattempo, abbia già adempiuto in tutto o in parte ai propri obblighi.
Qualora i controlli sugli orari di lavoro (rilevamento orari di lavoro) di un lavoratore non corrispondano a uno standard che consenta un efficiente controllo, la commissione paritetica potrà imporre obbligatoria-mente una pena convenzionale fino a CHF 30'000.-- in base alle dimensioni dell’azienda. In casi gravi, potranno essere pronunciate pene fino a CHF 100'000.--.Le pene inflitte e i costi dei controlli e di procedimento dovranno essere corrisposti alla CP entro 30 giorni. La CP destina gli importi per l’esecuzione all’applicazione del presente CCL. Eventuali eccedenze saranno assegnate al fondo pari-tetico.
Articolo 2.10
Piani sociali
In caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d’impresa con almeno 20 interessati, l’azienda è tenuta a elaborare tempestivamente un piano sociale per scritto volto ad alleviare le difficoltà sul piano sociale ed economico delle persone licenziate. Le negoziazioni relative al piano sociale devono essere portate avanti con i dipendenti interessati. Può essere coinvolta in maniera consultiva la commissione paritetica del CCL su richiesta sia dell’azienda che dei dipendenti.
Articolo 11
Articolo 11
Piani sociali
In caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d’impresa con almeno 20 interessati, l’azienda è tenuta a elaborare tempestivamente un piano sociale per scritto volto ad alleviare le difficoltà sul piano sociale ed economico delle persone licenziate. Le negoziazioni relative al piano sociale devono essere portate avanti con i dipendenti interessati. Può essere coinvolta in maniera consultiva la commissione paritetica del CCL su richiesta sia dell’azienda che dei dipendenti.
Articolo 11
Articolo 11
Piani sociali
In caso di licenziamenti per motivi economici, chiusure e trasferimenti d’impresa con almeno 20 interessati, l’azienda è tenuta a elaborare tempestivamente un piano sociale per scritto volto ad alleviare le difficoltà sul piano sociale ed economico delle persone licenziate. Le negoziazioni relative al piano sociale devono essere portate avanti con i dipendenti interessati. Può essere coinvolta in maniera consultiva la commissione paritetica del CCL su richiesta sia dell’azienda che dei dipendenti.
Articolo 11
Articolo 11
Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica del settore dell’infrastruttura di rete
Organo di applicazione CCL c/o syndicomMonbijoustrasse 33
Postfach
3001 Bern
+41 31 503 00 10
vollzzug@syndicom.ch
https://netz.vollzug.ch/?l=it&p=bc8ff6990456792c9c978628015599b9