CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.12.2021 fino al 31.12.2022
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.12.2021 fino al 31.10.2023
Ultime modifiche
Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. (28.12.2022) / Proroga della dichiarazione di obbligatorietà generale (senza modifica) a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. (16.12.2021)/ A partire dal 1° dicembre 2021 entra in vigore il salario minimo legale compreso tra CHF 19.00 e CHF 19.50/ora a seconda del settore economico e rispettivamente tra CHF 17.54 e CHF 18.00/ora se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2022: CHF 23.27/ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
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Campo d'applicazione geografico
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Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera.

Articolo 3.1

Campo d'applicazione aziendale
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Trova applicazione per tutti i negozi delle stazioni di servizio della Svizzera. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati a una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.

Anche gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio.

Sono esclusi a titolo esaustivo dal campo di applicazione aziendale:

  • i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in CCL almeno equivalenti a quelle previste dal CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
  • gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.


Articoli 3.1 – 3.3

Campo d'applicazione personale
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Il CCL dei negozi delle stazioni di servizio è valido per tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori di un negozio di una stazione di servizio, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Le apprendiste e gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della Legge sulla formazione professionale, le stagiste e gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno al CCL dei negozi delle stazioni di servizio con la sola eccezione dei salari, nella misura in cui non prevalgano disposizioni legislative contrastanti.

Ne sono esclusi:

  • i familiari dei datori di lavoro
  • lavoratrici e lavoratori la cui attività principale ha ad oggetto prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.


Articoli 3.4, 3.5 e 3.6

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
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L’obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. L’Appendice 2 del CCL sui salari minimi non si applica al Cantone Ticino.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL), contenute nell’allegato, hanno validità per i negozi (datori di lavoro) delle stazioni di servizio. I negozi delle stazioni di servizio sono punti vendita accorpati ad una stazione di servizio, con un assortimento di articoli alimentari e/o non alimentari.

Sono esclusi:

  1. i negozi di stazioni di servizio che garantiscono al personale condizioni di lavoro fissate in un CCL almeno equivalenti alle disposizioni di carattere obbligatorio previste nel CCL dei negozi delle stazioni di servizio. Spetta alla Commissione paritetica pronunciarsi sull’equivalenza;
  2. gli esercizi che propongono essenzialmente un’offerta di accessori per auto e che non sono aperti oltre gli orari di apertura dei negozi in uso nella località.

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL hanno validità anche per gli esercizi di ristorazione che formano un’unità aziendale con i suddetti negozi delle stazioni di servizio e hanno una ricettività fino a 50 posti a sedere.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai lavoratori di un negozio di una stazione di servizio ai sensi dei capoversi 2 e 3, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Sono esclusi:

  1. i familiari dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge sul lavoro (titolari dell’azienda e/o affiliati/e di un franchising);
  2. lavoratori la cui attività principale consiste in prestazioni diverse rispetto all’occupazione nel negozio della stazione di servizio.

Gli apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale, gli stagisti nonché le persone con capacità lavorativa ridotta sottostanno alle disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale del CCL con la sola eccezione dei salari.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (RS 823.20) e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza (ODist, RS 823.201) valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 (Articolo 2 capoverso 1 DCF) come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica / sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
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Qualora il CCL non venga disdetto da una delle parti contraenti prima della sua scadenza, viene prorogato automaticamente per un anno.

Articolo 38

Informazioni organo paritetico
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Commissione paritetica del CCL dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera
Radgasse 3
Casella postale
8021 Zurigo
043 366 66 91
info@pkts.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
12499

Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch

Salari / salari minimi
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Il salario minimo lordo ammonta a (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° gennaio 2019):
Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
Categoria Salario mensile (x 13) Salario orario 1
Senza formazione professionale CHF 3'700.– CHF 20.33
Con formazione professionale biennale CHF 4'000.– CHF 21.98
Con formazione professionale triennale CHF 4'100.– CHF 22.53
Con altra formazione professionale CHF 4'100.– CHF 22.53

Livello 2: VS, JU, GR, SH, TG
Categoria Salario mensile (x 13) Salario orario 1
Senza formazione professionale CHF 3'600.– CHF 19.78
Con formazione professionale biennale CHF 3'900.– CHF 21.43
Con formazione professionale triennale CHF 4'000.– CHF 21.98
Con altra formazione professionale CHF 4'000.– CHF 21.98

Deroga: SG
Categoria Salario mensile (x 13) Salario orario 1
Senza formazione professionale CHF 3'670.– CHF 20.16
Con formazione professionale biennale CHF 3'900.– CHF 21.43
Con formazione professionale triennale CHF 4'000.– CHF 21.98
Con altra formazione professionale CHF 4'000.– CHF 21.98


1 Più 8.33% per la tredicesima mensilità, 9.24% risp. 10.64% a paritre da 50 anni per le vacanze, 3.59% per i giorni festivi.

I salari minimi non trovano applicazione per:

  • apprendiste e apprendisti che seguono una formazione professionale di base ai sensi della legge sulla formazione professionale.
  • stagiste e stagisti con meno di 20 anni che non hanno concluso una formazione professionale di base e non sono occupati esclusivamente nel negozio della stazione di servizio. Lo stage ha una durata massima di un anno;
  • persone con capacità lavorative ridotte che partecipano a programmi di reinserimento o di promozione statali o statalmente riconosciuti, ma solo su richiesta scritta indirizzata alla Commissione paritetica e accolta da quest’ultima.
Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.  Dal 1° gennaio 2022 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.27 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.48 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. A partire dal 1° gennaio 2021 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 23.14 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.36 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Dal 1° novembre 2020 il salario minimo legale è di CHF 23.-- /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 21.23 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Cantone Ticino

In caso di assenza di un salario minimo per una categoria, si applica il salario minimo cantonale previsto dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019.

Il salario minimo cantonale (salario orario minimo per settore economico) ammonta al 55% della mediana salariale nazionale, differenziato per settore economico.

L’appartenenza ad un settore economico è determinata dal codice NOGA, che è attribuito all’azienda dall’Ufficio federale di statistica (UST).

La legge sul salario minimo, segnatamente agli articoli 4 e 11, prevede dei termini di attuazione provvisori prima dell’entrata in vigore delle soglie definitive.

La fase 1, da attuare entro il 31 dicembre 2021, prevede che il salario minimo orario deve essere compreso in un intervallo tra una soglia inferiore di CHF 19.00 e una soglia superiore di CHF 19.50 (fase 1). Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sotto della soglia minima inferiore, il salario minimo legale corrisponde almeno a quello della soglia inferiore. Se in un ramo economico il 55% del salario orario mediano in Svizzera si trova al di sopra della soglia superiore, il salario minimo legale corrisponde a quello della soglia superiore.

Se si ha diritto alla tredicesima mensilità, le soglie sono le seguenti: soglia inferiore CHF 17.54 / soglia superiore CHF 18.00.

Il Consiglio di Stato fissa all’inizio di ogni anno per decreto il salario minimo orario di riferimento per settore economico.

Va ricordato che la legge prevede delle eccezioni per le quali il salario minimo non viene applicato. Si prega di fare riferimento alla legislazione per verificare che nessuna delle eccezioni sia applicabile.

www.ti.ch/salario-minimo

Appendice 2

Tredicesima mensilità
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Tutto il personale ha diritto alla tredicesima mensilità.

Articolo 18

Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
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  • Il lavoro serale non dà diritto a un supplemento.
  • Il lavoro domenicale è retribuito con un supplemento del 5%.

Articolo 11

Orario di lavoro
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L’orario di lavoro settimanale normale corrisponde a 42 ore per un grado di occupazione del 100%. L’orario di lavoro annuale normale è fissato a 2184 ore. 

I lavori di preparazione e di riordino sono considerati tempo di lavoro.

Articoli 7 e 12

Lavoro straordinario / ore supplementari
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Per il personale retribuito con salario mensile vale la seguente regola: (…) le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata entro un periodo di 4 mesi. Nel caso in cui tale compensazione non risulti possibile, il saldo deve essere retribuito con un supplemento del 25%. Non sono previste detrazioni qualora il saldo sia negativo a seguito di sottoccupazione dovuta al datore di lavoro.

Se, di comune accordo con il datore di lavoro, le collaboratrici e i collabora-tori retribuiti con salario orario lavorano temporaneamente più di quanto preveda il grado di occupazione definito nel contratto individuale di lavoro, tale lavoro supplementare viene retribuito con il salario normale, senza supplementi.

Articolo 8

Vacanze
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Categoria d'età Numero di giorni di vacanze
fino al compimento del 20° anno di età 25 giorni
dal compimento del 20° anno di età 22 giorni
dal compimento del 50° anno di età 25 giorni
per gli apprendisti 25 giorni


Non sono considerati giorni di vacanza i giorni con un’incapacità lavorativa totale comprovata da certificato medico, dovuta a malattia o infortunio.

I genitori di figli in età scolastica hanno la priorità nella fruizione delle vacanze durante le vacanze scolastiche.

Articolo 13

Giorni di congedo retribuiti (assenze)
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Occasione Giorni compensati
Matrimonio proprio o registrazione dell’unione domestica 3 giorni
Matrimonio o registrazione dell’unione domestica di un genitore, fratelli o sorelle, figli/e o minori in affido nonché nipoti 1 giorno
Congedo di paternità 4 giorni
Adozione di un/a figlio/a 4 giorni
Decesso del/della coniuge, del/della partner in unione domestica registrata o del/della convivente, di figli/e propri/e, di minori in affido e di figliastri ai sensi di legge, della madre o del padre 4 giorni
Decesso di suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle 2 giorni
Decesso di nonni/e, nipoti, cognati/e, zii e zie 1 giorni
Trasloco (una volta all’anno) 1 giorno
Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare 1 giorno


In caso di nascita o adozione di un/a figlio/a, nell’anno successivo è altresì possibile, d’intesa con il datore di lavoro fruire, di due settimane di congedo non retribuito.

Appendice 1

Giorni festivi retribuiti
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In caso di lavoro in un giorno festivo cantonale, viene accordato un giorno libero retribuito supplementare. Ciò vale per almeno 9 giorni festivi, festa nazionale inclusa.

Articolo 14

Malattia
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Il datore di lavoro stipula un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che garantisce almeno l’80% del salario per 730 giorni nell’arco di 900 giorni. 

I premi dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e delle collaboratrici/dei collaboratori.

Articolo 20

Congedo maternità / paternità / parentale
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L'azienda versa l’omonima indennità dalla data del parto:

  • dal 1° al 3° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 14 settimane
  • dal 4° anno di servizio: 80% del salario ordinario lordo per 16 settimane

L’azienda accorda pause di allattamento retribuite per un anno a decorrere dalla nascita. A tal fine predispone un luogo adeguato. La durata delle pause di allattamento è disciplinata dalla legge.

Congedo paternità: 4 giorni

Articolo 23 e appendice 1

Servizio militare / civile / di protezione civile
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Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare: 1 giorno

In caso di assenza dovuta a servizio militare superiore a due mesi, dal terzo mese il diritto alle vacanze viene ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza intero.

Appendice 1e articolo 13.5

Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
12499

La Commissione paritetica istituisce un fondo per l’esecuzione del CCL. Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori versano un contributo mensile a tale fondo. Ogni azienda versa lo 0,25% del salario di ogni dipendente e a sua volta ogni collaboratore o collaboratrice versa lo 0,25% del proprio salario di base mensile.

Articolo 31.1

Disposizioni antidiscriminazione
12499

L’integrità personale delle collaboratrici e dei collaboratori deve essere protetta. Qualsiasi violazione della dignità personale mediante comportamento, atti, parole o immagini deve essere combattuta ed eliminata. È illecita qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, l’orientamento sessuale, l’appartenenza nazionale o religiosa, l’età o problemi di salute dovuti a una malattia cronica o a una disabilità.

Articolo 35

Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
12499

È illecita qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, l’orientamento sessuale, l’appartenenza nazionale o religiosa, l’età o problemi di salute dovuti a una malattia cronica o a una disabilità.

Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.

Articolo 35

Molestie sessuali
12499
È illecita qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, l’orientamento sessuale, l’appartenenza nazionale o religiosa, l’età o problemi di salute dovuti a una malattia cronica o a una disabilità.

Il datore di lavoro e le collaboratrici e i collaboratori si adoperano congiuntamente a garantire una comunicazione aperta, volta a instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.

Articolo 35
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
12499

Il datore di lavoro garantisce che le condizioni d’illuminazione e rumore che può influenzare, musica di sottofondo inclusa, siano compatibili con la salute del personale.

Il datore di lavoro presta particolare attenzione alla sicurezza del personale. Segnatamente, quando è necessario prestare lavoro serale o notturno, viene garantito un rafforzamento della sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza del personale deve essere garantita tramite misure adeguate.

Articolo 36

Apprendisti
12499
Vacanze
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane
  • Apprendisti: 5 settimane

I salari minimi non trovano applicazione per apprendisti e stagisti con meno di 20 anni

Articolo 13

Giovani dipendenti
12499
Vacanze
  • Dipendenti fino al compimento del 20° anno di età: 5 settimane

I salari minimi non trovano applicazione per stagisti con meno di 20 anni

Articolo 13

Termini di disdetta
12499
Anno di servizio Disdetta
nel periodo di prova 7 giorni
nel 1° anno di servizio 1 mese
dal 2° al 9° anno di servizio 2 mesi
dal 10° anno di servizio 3 mesi


Entrambe le parti possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 CO).

Articoli 5 e 6

Rappresentanza dei lavoratori
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Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio AGSS

Rappresentanza dei datori di lavoro
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Sindacato Unia
Sindacato Syna
Società svizzera degli impiegati di commercio

Compiti organi paritetici
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Esecuzione paritetica del CCL dei negozi delle stazioni di servizio:

  • Composizione: un/a rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori Unia/Syna/SIC Svizzera e di tre rappresentanti dell’associazione padronale AGSS
  • Le riunioni si tengono in base alle necessità, ma almeno a scadenza trimestrale
  • Competenze/Compiti: articolo 2.2

Appendice 4

Conseguenza in caso di violazione contrattuale
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In caso di violazione contrattuale, la commissione paritetica ha facoltà di:

  • pronunciare un ammonimento;
  • imporre una penale;
  • condannare la parte inadempiente al pagamento delle spese procedurali e di controllo

L’importo della penale è fissato in base alla gravità della violazione e della colpa.

Articolo 30

Congedo per partecipare alle attività sindacali
12499

La libertà d’associazione delle collaboratrici e dei collaboratori è garantita. Il personale è libero di aderire a sindacati, raggruppamenti e partiti politici, associazioni o organizzazioni analoghe.

Articolo 33

Disposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
12499

L’appartenenza a un’organizzazione dei lavoratori non deve arrecare pregiudizio alle collaboratrici e ai collaboratori. In particolare, un’attività sindacale e l’esercizio di diritti contrattuali non possono costituire motivo di licenziamento.

Articolo 33

Piani sociali
12499

Qualora la metà o più del personale sia interessata dal licenziamento, i datori di lavoro convengono con le collaboratrici e i collaboratori misure volte a scongiurare difficoltà di natura economica e sociale. In particolare occorre definire misure di sostegno per la ricerca di un impiego, termini di preavviso prolungati, soluzioni transitorie sul piano finanziario e provvedimenti volti a prevenire i casi di rigore soprattutto tra le persone più anziane.

Articolo 32

Procedure di conciliazione e arbitrato
12499

Per giudicare le controversie in merito all’interpretazione del presente contratto, le parti contraenti pattuiscono la competenza di un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale si compone di un presidente e di 6 membri: Unia, Syna e SIC Svizzera nominano un membro ciascuna e a sua volta l’Associazione gestori di negozi delle stazioni di servizio (AGSS) nomina 3 membri.

Articolo 28

Obbligo della pace
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Le parti contraenti s’impegnano a salvaguardare la pace del lavoro ai sensi dell’art. 357a CO.

Articolo 4

Informazioni organo paritetico
Commissione paritetica dei negozi delle stazionni di servizio in Svizzera
CP dei negozi delle stazioni di servizi
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 43 366 66 91
info@pkts.ch
https://www.pkts.ch/it/

Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

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