CCL industria del legno Svizzera
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Dati contrattuali
Ultime modifiche
Accordo aggiuntivo: Adeguamento salariale e nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023.Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.
Articolo 1
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
Articolo 33.2
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia
Segretariato centrale Berna
Weltpoststrasse 20
3000 Berna 16
031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi dal 1° gennaio 2023 (valevole a partire dal 15 gennaio 2023 per il Prestito di personale)
| Categoria | all'ora | al mese |
|---|---|---|
| Professionisti e personale qualificato | CHF 27.43 | CHF 5'075.– |
| Personale semiqualificato | CHF 24.61 | CHF 4'554.– |
| Personale senza qualifica | CHF 22.11 | CHF 4'091.– |
Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale
| Salari iniziali AFC | Percento del salario minimo di un professionista | al mese |
|---|---|---|
| 1° anno di servizio | 88% | CHF 4'466.– |
| 2° anno di servizio | 92% | CHF 4'669.– |
| 3° anno di servizior | 96% | CHF 4'872.– |
| 4° anno di servizio | 100% | CHF 5'075.– |
| Salari iniziali CFP | al mese (90% del rispettivo salario minimo dei professionisti AFC) |
|---|---|
| 1° anno di servizio | CHF 4'019.– |
| 2° anno di servizio | CHF 4'202.– |
| 3° anno di servizio | CHF 4'385.– |
| 4° anno di servizio | CHF 4'568.– |
Cantone di Ginevra
I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Accordo aggiuntivo 2023
Categorie salariali
Sono considerati lavoratori semiqualificati coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista.
Sono considerati lavoratori senza qualifica colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
Articoli 9.2 e 9.3
Aumento salariale
Adeguamento salariale 2023
A partire dal 1° gennaio 2023 (valevole a partire dal 15 gennaio 2023 per il Prestito di personale), tutti i dipendenti hanno diritto a un adeguamento salariale generale di CHF 100.– (salario orario CHF 0,54). Questo adeguamento generale dei salari è dovuto in ogni caso. Eventuali adeguamenti individuali e volontari effettuati nel 2022 non possono essere presi in considerazione.
Accordo aggiuntivo 2023Tredicesima mensilità
Articolo 10
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
| Sorta di lavoro | Supplementi |
|---|---|
| Lavoro notturno (meno di 25 noti nell'arco di un anno civile) | 25% |
| Lavoro domenicale | 50% |
Articolo 6
Lavoro a turni
| Sorta di lavoro | Supplementi |
|---|---|
| Per lavoro a 2 turni e a 3 turni | CHF 2.30 la ora |
| Per il lavoro notturno (23:00-06:00) | CHF 5.00 la ora |
Articolo 7
Orario di lavoro
Articolo 4
Lavoro straordinario / ore supplementari
Articolo 5
Vacanze
| Categoria d'età | Vacanze |
|---|---|
| Per tutti | 20 giorni |
| Fino al compimento del 20° anno di età | 25 giorni |
| Dopo 8 anni di servizio e il comimento de 50o anno di età | 25 giorni |
Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
| Occasione | Giorni compensati |
|---|---|
| Matrimonio proprio | 2 giorni |
| Nascita di un figlio proprio | 3 giorni |
| Decesso del coniuge, di figlio o di genitori | 3 giorni |
| Decesso di suoceri, fratelli o sorelle | 2 giorni |
| Decesso di altri membri della famiglia (zio, zia, nonni) | 1 giorno |
| Trasloco per lavoratori che non sono licenziati | 1 giorno |
Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
Articolo 18
Malattia
80% del salario lordo, 720 giorni entro 900 giorni consecutivi, 2 giorni di attesa
Articolo 13
Infortunio
In caso d’infortunio il datore di lavoro non deve versare nessuna prestazione nella misura in cui le prestazioni della INSAI coprano l’80% del salario perso. Se le prestationi assicurative sono inferiori il datore di lavoro deve provvedere alla copertura della differenza tra queste e l’80% del salario perso. Il datore di lavoro paga i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali mentre il lavoratore paga quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali.
Articolo 14
Servizio militare / civile / di protezione civile
| Salario in caso di servizio militare | Celibi senza persone a carico | Celibi con persone a carico e sposati |
|---|---|---|
| Giornata de orientamento, giornate di reclutamento | 50% | 80% |
| Durante la scuola reclute come recluta | 50% | 80% |
| Durante le scuole per quadri e il pagamento dei gradi | 50% | 80% |
| Durante altri servizi militari, civil o di protezione civile | 80% | 100% |
Articolo 15
Apprendisti
Il CCl non è applicabile agli apprendisti.
Raccomandazione salariale per gli apprendisti Industria del legno Svizzera (dal 1.1.2004):
- 1° anno di tirocinio: CHF 700.-- al mese
- 2° anno di tirocinio: CHF 950.-- al mese
- 3° anno di tirocinio: CHF 1'300.-- al mese
Vacanze:
25 giorni fino al compimento del 20° anno di età.
Articoli 1 e 17; raccomandazioni Industria del legno Svizzera
Giovani dipendenti
25 giorni fino al compimento del 20° anno di età.
Articolo 17
Termini di disdetta
| Anni di servizio | Periodo di preavviso |
|---|---|
| Periodo di prova (1 mese) | 7 giorni |
| Nel 1° anno di servizio | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno di servizio | 2 mesi |
| Dal 10° anno di servizio | 3 mesi |
Articolo 19
Protezione contro il licenziamento
- In caso di servizio obbligatorio svizzero militare o di protezione civile, di servizio militare femminile o di servizio per la Croce Rossa, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle otto settimane precedenti o susseguenti
- In caso di impedimento totale o parziale al lavoro non imputabile al lavoratore, e preci samente durante 30 giorni nel primo anno di servizio, durante 90 giorni dal secondo fino al quinto anno compreso di servizio, e durante 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio
- Durante la gravidanza e nelle 16 settimane susseguenti al parto di una lavoratrice
- Durante il periodo in cui il lavoratore, con il consenso del datore di lavoro, presta servizio per un’azione di aiuto
Articolo 20
Rappresentanza dei lavoratori
Syna - sindacato interprofessionale
Rappresentanza dei datori di lavoro
Associazione svizzera per l'industria del legno e basi da imabbalggio (ISLI)
Fondo paritetico
Compiti organi paritetici
Articolo 28
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Articolo 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
| Livello | Instituzione responsabile |
|---|---|
| 1° livello | Aziende |
| 2° livello | Commissione professionale paritetica |
| 3° livello | Collegio arbitrale |
Articoli 30 e 31
Obbligo della pace
Articolo 32
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Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it