CCL industria del legno Svizzera

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.01.2023 fino al 31.12.2023
Ultime modifiche
Accordo aggiuntivo: Adeguamento salariale e nuovi salari minimi a partire dal 1° gennaio 2023. Nuovo nel cantone di Ginevra: salario minimo a partire dal 1° gennaio 2023: CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. Il calcolatore dei salari minimi include ora i giorni festivi 2023.
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Campo d'applicazione geografico
11965
Il presente contratto collettivo di lavoro è valido in tutta la Svizzera.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
11965
Esso trova applicazione per i rapporti di lavoro che intercorrono tra i titolari di segherie, lavora-zione di piallatura, impianti d’impregnatura, aziende di impiallacciatura, fabbriche di legno com-pensato, lavorazione di tavole in legno massiccio, paniforte, novopan, casse, palette, ceste, re-cinzioni, steccati e lana di legno

Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
11965
Esso trova applicazione per affiliati all’associazione dei datori di lavoro contraente e i loro la-voratori qualificati, semiqualificati e senza qualifica appartenenti alle associazioni dei lavoratori contraenti.

Il contratto non è applicabile al personale amministrativo, ai lavoratori con funzioni direttive come capireparto e capiofficina nonché agli apprendisti, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale.

Articolo 1
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11965
Se il contratto non viene disdetto per iscritto da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, la sua validità viene prolungata di un ulteriore anno.

Articolo 33.2
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11965
Unia

Segretariato centrale Berna
Weltpoststrasse 20
3000 Berna 16

031 350 21 11
Dal lunedì al giovedì
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Venerdì
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

 

Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch

Salari / salari minimi
11965
Salari minimi dal 1° gennaio 2023 (valevole a partire dal 15 gennaio 2023 per il Prestito di personale)
Categoria all'ora al mese
Professionisti e personale qualificato CHF 27.43 CHF 5'075.–
Personale semiqualificato CHF 24.61 CHF 4'554.–
Personale senza qualifica CHF 22.11 CHF 4'091.–

Salari minimi per i lavoratori all'inizio della carriera professionale
Salari iniziali AFC Percento del salario minimo di un professionista al mese
1° anno di servizio 88% CHF 4'466.–
2° anno di servizio 92% CHF 4'669.–
3° anno di servizior 96% CHF 4'872.–
4° anno di servizio 100% CHF 5'075.–

 

Salari iniziali CFP al mese (90% del rispettivo salario minimo dei professionisti AFC)
1° anno di servizio CHF 4'019.–
2° anno di servizio CHF 4'202.–
3° anno di servizio CHF 4'385.–
4° anno di servizio CHF 4'568.–

 

Cantone di Ginevra

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2023 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.– /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.15 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità. 
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Accordo aggiuntivo 2023

Categorie salariali
11965
Professionisti, personale qualificato: sono considerati tali tutti i lavoratori assoggettati al CCL con un apprendistato professionale concluso (AFC e CFP) nei settori di lavorazione del legno, silvicoltura, edilizia o installazioni e finiture (edilizia secondaria)

Sono considerati lavoratori semiqualificati coloro i quali, per un periodo di almeno due anni, hanno eseguito un determinato lavoro specifico paragonabile a quello di un professionista.

Sono considerati lavoratori senza qualifica colori i quali, senza disporre di una specifica formazione professionale, sono stati assunti per un periodo indeterminato oppure con un contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

Articoli 9.2 e 9.3
Aumento salariale
11965
Adeguamento salariale 2023

A partire dal 1° gennaio 2023 (valevole a partire dal 15 gennaio 2023 per il Prestito di personale), tutti i dipendenti hanno diritto a un adeguamento salariale generale di CHF 100.– (salario orario CHF 0,54). Questo adeguamento generale dei salari è dovuto in ogni caso. Eventuali adeguamenti individuali e volontari effettuati nel 2022 non possono essere presi in considerazione.

Accordo aggiuntivo 2023
Tredicesima mensilità
11965
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore, nel mese di dicembre, una dredicesima mensilità completa.

Articolo 10
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11965
Sorta di lavoroSupplementi
Lavoro notturno (meno di 25 noti nell'arco di un anno civile)25%
Lavoro domenicale 50%

Articolo 6
Lavoro a turni
11965
Sorta di lavoroSupplementi
Per lavoro a 2 turni e a 3 turni CHF 2.30 la ora
Per il lavoro notturno (23:00-06:00) CHF 5.00 la ora

Articolo 7
Orario di lavoro
11965
Normale orario di lavoro settimanale: 42.5 ore

Articolo 4
Lavoro straordinario / ore supplementari
11965
Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può far compensare il lavoro straordinario, entre 14 settimane, mediante un congedo di durata almeno corrispondente. Se il lavoro straordinario non viene compensato mediante congedo: supplemento del 25%

Articolo 5
Vacanze
11965
Categoria d'etàVacanze
Per tutti20 giorni
Fino al compimento del 20° anno di età25 giorni
Dopo 8 anni di servizio e il comimento de 50o anno di età25 giorni

Articolo 17
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11965
OccasioneGiorni compensati
Matrimonio proprio 2 giorni
Nascita di un figlio proprio 3 giorni
Decesso del coniuge, di figlio o di genitori 3 giorni
Decesso di suoceri, fratelli o sorelle 2 giorni
Decesso di altri membri della famiglia (zio, zia, nonni) 1 giorno
Trasloco per lavoratori che non sono licenziati 1 giorno

Articolo 16
Giorni festivi retribuiti
11965
Il lavoratore ha diritto ad un compenso per nove giorni festivi ufficiali all’annon che cadono in un giorno lavorativo (compresa il giorno festivo federale del 1°agosto).

Articolo 18
Malattia
11965
Malattia:
80% del salario lordo, 720 giorni entro 900 giorni consecutivi, 2 giorni di attesa

Articolo 13
Infortunio
11965
Infortunio:
In caso d’infortunio il datore di lavoro non deve versare nessuna prestazione nella misura in cui le prestazioni della INSAI coprano l’80% del salario perso. Se le prestationi assicurative sono inferiori il datore di lavoro deve provvedere alla copertura della differenza tra queste e l’80% del salario perso. Il datore di lavoro paga i premi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali mentre il lavoratore paga quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali.

Articolo 14
Servizio militare / civile / di protezione civile
11965
Salario in caso di servizio militareCelibi senza persone a caricoCelibi con persone a carico e sposati
Giornata de orientamento, giornate di reclutamento50%80%
Durante la scuola reclute come recluta50%80%
Durante le scuole per quadri e il pagamento dei gradi50%80%
Durante altri servizi militari, civil o di protezione civile80%100%

Articolo 15
Apprendisti
11965
Assoggettamento al CCL:
Il CCl non è applicabile agli apprendisti.

Raccomandazione salariale per gli apprendisti Industria del legno Svizzera (dal 1.1.2004):
- 1° anno di tirocinio: CHF 700.-- al mese
- 2° anno di tirocinio: CHF 950.-- al mese
- 3° anno di tirocinio: CHF 1'300.-- al mese

Vacanze:
25 giorni fino al compimento del 20° anno di età.

Articoli 1 e 17; raccomandazioni Industria del legno Svizzera
Giovani dipendenti
11965
Vacanze:
25 giorni fino al compimento del 20° anno di età.

Articolo 17
Termini di disdetta
11965
Anni di servizioPeriodo di preavviso
Periodo di prova (1 mese)7 giorni
Nel 1° anno di servizio1 mese
Dal 2° al 9° anno di servizio2 mesi
Dal 10° anno di servizio3 mesi

Articolo 19
Protezione contro il licenziamento
11965
Dopo la fine del periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
- In caso di servizio obbligatorio svizzero militare o di protezione civile, di servizio militare femminile o di servizio per la Croce Rossa, in quanto tale servizio duri più di dodici giorni, nelle otto settimane precedenti o susseguenti
- In caso di impedimento totale o parziale al lavoro non imputabile al lavoratore, e preci samente durante 30 giorni nel primo anno di servizio, durante 90 giorni dal secondo fino al quinto anno compreso di servizio, e durante 180 giorni a partire dal sesto anno di servizio
- Durante la gravidanza e nelle 16 settimane susseguenti al parto di una lavoratrice
- Durante il periodo in cui il lavoratore, con il consenso del datore di lavoro, presta servizio per un’azione di aiuto

Articolo 20
Rappresentanza dei lavoratori
11965
Sindacato Unia
Syna - sindacato interprofessionale
Rappresentanza dei datori di lavoro
11965
Industria del legno Svizzera
Associazione svizzera per l'industria del legno e basi da imabbalggio (ISLI)
Fondo paritetico
11965
nessuno
Compiti organi paritetici
11965
Le associazioni contraenti designano una commissione professionale paritetica. Essa è composta di 3 rappresentanti dell’associazione padronale e di 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Si costituisce e le sue decisioni devono essere prese con maggioranza assoluta dei voti rappresentati. La commissione professionale esegue controlli in merito all’osservanza del presente contratto. Se la commissione accerta che determinati datori di lavoro non rispettano i diritti contrattuali del lavoratore, essa ha diritto ad intervenire presso questi invitandoli ad osservare i loro doveri. La commissione professionale paritetica ha il diritto di infligere e se necessario di incassare per via legale ammende convenzionali ai sensi dell’art. 29.

Articolo 28
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11965
Ammende convenzionale, nel singolo caso non può superare i CHF 600.--.

Articolo 29
Procedure di conciliazione e arbitrato
11965
LivelloInstituzione responsabile
1° livelloAziende
2° livelloCommissione professionale paritetica
3° livelloCollegio arbitrale

Articoli 30 e 31
Obbligo della pace
11965
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro regolati dal presente contratto le parti contraenti s’impegnano per tutta la durata del contratto a mantenere la pace sul lavoro. Ogni parte contraente s’impegna al non provocare o appoggiare turbamenti, bensì ad adottare tutte le misure atte ad evitarli. Sono considerati per esempio, turbamenti della pace del lavoro, scioperi, serrate, proscrizioni, liste nere, boicotti e rappresaglie.

Articolo 32
Informazioni rappresentanti dei lavoratori
Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/it

Versioni archiviate
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
11.13829 08.12.2025 01.01.2026
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
10.13899 16.12.2025 16.12.2025
10.13601 10.06.2025 10.06.2025
10.13349 18.12.2024 01.01.2025
Edizione Pubblicato su servizioccl.ch il: Validità
9.13350 18.12.2024 18.12.2024
9.12674 04.12.2023 01.01.2024
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8.11965 16.12.2022 01.01.2023
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7.11503 09.12.2021 01.01.2022
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6.11322 23.06.2021 23.06.2021
6.11045 01.12.2020 01.12.2020