CCL per Gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori TI

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Dati contrattuali
Contratto collettivo di lavoro: a partire dal 01.08.2020 fino al 31.05.2021
Conferimento dell’obbligatorietà generale: a partire dal 01.08.2020 fino al 31.05.2021
Ultime modifiche
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Campo d'applicazione geografico
10796
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
10869
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione geografico
11065
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili su tutto il territorio del cantone Ticino.

Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
10796
Valido per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.

Articolo 1.2
Campo d'applicazione aziendale
10869
Valido per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.

Articolo 1.2
Campo d'applicazione aziendale
11065
Valido per tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio di soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivestiti con lastre cementizie.

Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
10796
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3 e 1.4
Campo d'applicazione personale
10869
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3 e 1.4
Campo d'applicazione personale
11065
Il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti compresi) delle imprese menzionate all’art. 1.2., indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.

Il presente CCL non vale per:
a) i quadri dirigenti;
b) il personale amministrativo;
c) il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articoli 1.3 e 1.4
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10796

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino

Articolo 2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
10869

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino

Articolo 2

Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
11065

L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino

Articolo 2

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10796

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio si soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivesti con lastre cementizie.

Articolo 3A

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
10869

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio si soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivesti con lastre cementizie.

Articolo 3A

Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
11065

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A) a tutte le imprese (datori di lavoro) e/o settori d'azienda che eseguono lavori di gessatura, stuccatura, intonacatura, isolazione termica di facciate, coibentazioni di ogni genere, montaggio si soffitti ribassati di ogni genere, costruzioni di elementi a secco esterni e interni (prefabbricati), posa di pavimenti tecnici rialzati interni ed esterni, pareti mobili ed elementi leggeri portanti rivesti con lastre cementizie.

Articolo 3A

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10796

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 3B

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
10869

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 3B

Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
11065

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori e agli apprendisti impiegati nelle imprese (datori di lavoro) menzionati alla lettera A) - indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione - ad esclusione dei quadri dirigenti del personale amministrativo e del personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.

Articolo 3B

Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10796
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 41.4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
10869
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 41.4
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
11065
Se non verrà disdetto entro 3 mesi prima della scadenza da una delle parti (mediante lettera raccomandata) si riterrà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per un altro anno.

Articolo 41.4
Informazioni organo paritetico
10796
Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e dei rami affini
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Informazioni organo paritetico
10869
Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e dei rami affini
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Informazioni organo paritetico
11065
Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e dei rami affini
Casella Postale 1220/1319
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
091 821 10 60
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10796
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
10869
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
11065
Unia Ticino:
Igor Cima
091 862 12 44
igor.cima@unia.ch
Salari / salari minimi
10796

 

Salari minimi dal 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2018):
Classe salariale Qualifica Salario orario Salario mensile
1 Capo CHF 31.10 CHF 5'483.--
2 Gessatore con qualifica AFC CHF 29.60 CHF 5'166.--
3 Gessatore senza qualifica CHF 28.60 CHF 4'992.--
4 Intonacatore o plafonatore senza qualifica CHF 27.10 CHF 4'779.--
5 Lavoratore con esperienza professionale / CFP CHF 25.40 CHF 4'420.--
6 Manovale CHF 24.60 CHF 4'296.--

 

Salari minimi giovani lavoratori
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario orario Salario mensile
7a Giovani lavoratori AFC dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 25.40 CHF 4'419.60
7b Giovani lavoratori AFC il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 26.40 CHF 4'593.60
7c Giovani lavoratori AFC il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 27.40 CHF 4'767.60
7d Giovani lavoratori AFC il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 28.60 CHF 4'976.40
8a Giovani lavoratori CFP dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.-- CHF 3'828.--
8b Giovani lavoratori CFP il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 23.-- CHF 4'002.--
8c Giovani lavoratori CFP il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 24.-- CHF 4'176.--

 

Salari minimi apprendisti
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario mensile
9 Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
9 Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
9 Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
9 Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
9 Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--

AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica

Appendice 2
Salari / salari minimi
10869

 

Salari minimi dal 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2018):
Classe salariale Qualifica Salario orario Salario mensile
1 Capo CHF 31.10 CHF 5'483.--
2 Gessatore con qualifica AFC CHF 29.60 CHF 5'166.--
3 Gessatore senza qualifica CHF 28.60 CHF 4'992.--
4 Intonacatore o plafonatore senza qualifica CHF 27.10 CHF 4'779.--
5 Lavoratore con esperienza professionale / CFP CHF 25.40 CHF 4'420.--
6 Manovale CHF 24.60 CHF 4'296.--

 

Salari minimi giovani lavoratori
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario orario Salario mensile
7a Giovani lavoratori AFC dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 25.40 CHF 4'419.60
7b Giovani lavoratori AFC il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 26.40 CHF 4'593.60
7c Giovani lavoratori AFC il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 27.40 CHF 4'767.60
7d Giovani lavoratori AFC il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 28.60 CHF 4'976.40
8a Giovani lavoratori CFP dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.-- CHF 3'828.--
8b Giovani lavoratori CFP il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 23.-- CHF 4'002.--
8c Giovani lavoratori CFP il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 24.-- CHF 4'176.--

 

Salari minimi apprendisti
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario mensile
9 Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
9 Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
9 Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
9 Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
9 Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--

AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica

Appendice 2
Salari / salari minimi
11065

 

Salari minimi dal 2017 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2018):
Classe salariale Qualifica Salario orario Salario mensile
1 Capo CHF 31.10 CHF 5'483.--
2 Gessatore con qualifica AFC CHF 29.60 CHF 5'166.--
3 Gessatore senza qualifica CHF 28.60 CHF 4'992.--
4 Intonacatore o plafonatore senza qualifica CHF 27.10 CHF 4'779.--
5 Lavoratore con esperienza professionale / CFP CHF 25.40 CHF 4'420.--
6 Manovale CHF 24.60 CHF 4'296.--

 

Salari minimi giovani lavoratori
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario orario Salario mensile
7a Giovani lavoratori AFC dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 25.40 CHF 4'419.60
7b Giovani lavoratori AFC il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 26.40 CHF 4'593.60
7c Giovani lavoratori AFC il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 27.40 CHF 4'767.60
7d Giovani lavoratori AFC il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 28.60 CHF 4'976.40
8a Giovani lavoratori CFP dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo CHF 22.-- CHF 3'828.--
8b Giovani lavoratori CFP il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 23.-- CHF 4'002.--
8c Giovani lavoratori CFP il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato CHF 24.-- CHF 4'176.--

 

Salari minimi apprendisti
Classe salariale Qualifica Descrizione Salario mensile
9 Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
9 Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
9 Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
9 Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
9 Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--

AFC: attestato federale di capacità
CFP: certificato federale di formazione pratica

Appendice 2
Categorie salariali
10796
Categorie salariali Descrizione

Capo

Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale

Gessatore con qualifica AFC

Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC

Gessatore senza qualifica

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria

Intonacatore o plafonatore

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria

Lavoratore con esperienza professionale / CFP

Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale «manovale». Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell’entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d’esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018.

Manovale

Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale

Giovani lavoratori AFC

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

Giovani lavoratori CFP

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

 

Articolo 18 e Appendice 2

Categorie salariali
10869
Categorie salariali Descrizione

Capo

Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale

Gessatore con qualifica AFC

Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC

Gessatore senza qualifica

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria

Intonacatore o plafonatore

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria

Lavoratore con esperienza professionale / CFP

Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale «manovale». Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell’entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d’esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018.

Manovale

Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale

Giovani lavoratori AFC

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

Giovani lavoratori CFP

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

 

Articolo 18 e Appendice 2

Categorie salariali
11065
Categorie salariali Descrizione

Capo

Lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale

Gessatore con qualifica AFC

Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità (AFC) o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC

Gessatore senza qualifica

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria

Intonacatore o plafonatore

Lavoratore con conoscenza ed esperienza professionale maturata in CH. Lavoratore che precedentemente era stato assegnato a questa categoria salariale. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria

Lavoratore con esperienza professionale / CFP

Lavoratore con conoscenze professionali di base maturate in Svizzera. Lavoratore che può dimostrare di avere almeno 36 mesi di lavoro nella categoria salariale «manovale». Lavoratore che ha ottenuto il certificato federale di formazione pratica (CFP). In caso di cambiamento di datore di lavoro il lavoratore mantiene l’assegnazione a questa categoria. Per i manovali già in forza alle ditte prima dell’entrata in vigore del CCL e con 24 mesi d’esperienza, il passaggio è previsto al 1° gennaio 2018.

Manovale

Lavoratore senza qualifica e senza esperienza professionale

Giovani lavoratori AFC

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il quarto anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

Giovani lavoratori CFP

dal mese successivo al conseguimento dell’attestato fino alla fine dell’anno civile successivo

 

il secondo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

il terzo anno civile successivo a quello del conseguimento dell’attestato

 

Articolo 18 e Appendice 2

Tredicesima mensilità
10796
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
-il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione.
-il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo:
-il lavoratore riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Articolo 35
Tredicesima mensilità
10869
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
-il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione.
-il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo:
-il lavoratore riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Articolo 35
Tredicesima mensilità
11065
I lavoratori sottoposti al presente CCL ricevono una tredicesima mensilità. Se il rapporto di lavoro non è durato un intero anno civile, sussiste un diritto pro rata.

La tredicesima mensilità è corrisposta come segue:
a) se il rapporto di lavoro è durato tutto l’anno civile:
-il lavoratore rimunerato a salario orario riceverà alla fine dell’anno, a titolo supplementare, l’8.3% del salario lordo totale percepito nell’anno civile in questione.
-il lavoratore pagato a salario mensile riceverà a fine anno una mensilità supplementare corrispondente a un intero salario mensile medio lordo.
b) se un rapporto di lavoro non è durato un anno civile completo:
-il lavoratore riceverà, con l’ultima paga, l’8.3% del salario lordo totale percepito nel rispettivo anno civile.

Articolo 35
Versamento del salario
10796
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 38.1
Versamento del salario
10869
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 38.1
Versamento del salario
11065
Il salario, incluse le necessarie indennità, viene pagato mensilmente entro il giorno 5 del mese seguente in moneta legale locale (Franco Svizzero) tramite conto corrente postale o bonifico bancario. È conseguentemente vietato il pagamento del salario in contanti.

Articolo 38.1
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10796
Tipo di lavoro Ore Supplemento
Lavoro notturno fra le ore 20.00 e le ore 06.00 supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo (Domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 in estate, rispettivamente 06.00 in inverno del lunedi) supplemento salariale del 100%
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) supplemento salariale del 100%

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articoli 25b e 25c
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
10869
Tipo di lavoro Ore Supplemento
Lavoro notturno fra le ore 20.00 e le ore 06.00 supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo (Domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 in estate, rispettivamente 06.00 in inverno del lunedi) supplemento salariale del 100%
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) supplemento salariale del 100%

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articoli 25b e 25c
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
11065
Tipo di lavoro Ore Supplemento
Lavoro notturno fra le ore 20.00 e le ore 06.00 supplemento salariale del 50%
Lavoro festivo (Domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 in estate, rispettivamente 06.00 in inverno del lunedi) supplemento salariale del 100%
Giorni festivi infrasettimanali riconosciuti (dalle 00.00 alle 24.00) supplemento salariale del 100%

Sui supplementi salariali previsti dal presente CCL dovranno essere corrisposte e fatte maturare in forma cumulativa le indennità previste percentualmente per i giorni festivi infrasettimanali (art. 29 CCL), per le vacanze (art. 28 CCL) e per la tredicesima mensilità (art. 35 CCL) e questo indipendentemente dalla modalità di pagamento del salario.

Articoli 25b e 25c
Rimborso spese
10796
Viene introdotta un’indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell’azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri
 
Tratta semplice di percorso stradale in km Idennità giornaliera in CHF
0-40 km CHF 15.--
41-60 km CHF 20.--
Oltre i 60 km CHF 30.--

Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno fr. 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità non verrà corrisposta.


Articoli 26
Rimborso spese
10869
Viene introdotta un’indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell’azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri
 
Tratta semplice di percorso stradale in km Idennità giornaliera in CHF
0-40 km CHF 15.--
41-60 km CHF 20.--
Oltre i 60 km CHF 30.--

Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno fr. 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità non verrà corrisposta.


Articoli 26
Rimborso spese
11065
Viene introdotta un’indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell’azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri
 
Tratta semplice di percorso stradale in km Idennità giornaliera in CHF
0-40 km CHF 15.--
41-60 km CHF 20.--
Oltre i 60 km CHF 30.--

Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
A tutti i lavoratori invitati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.
Relativamente alle trasferte dalla sede dell’azienda al luogo di lavoro (cantiere) se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno fr. 0.60 al km per ogni chilometro di servizio. Alternativamente, se il lavoratore fa uso del proprio veicolo per sua volontà, l’indennità non verrà corrisposta.


Articoli 26
Altri supplementi
10796
Il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (LADI).

Articolo 27
Altri supplementi
10869
Il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (LADI).

Articolo 27
Altri supplementi
11065
Il lavoratore ha diritto a un’indennità d’intemperie per le ore di lavoro perse a causa del maltempo. Tale indennità ammonta all’80% del salario base e deve essere versata contemporaneamente al salario del periodo di paga corrispondente. Danno diritto all’indennità d’intemperie tutte le ore, le mezze giornate e le giornate intere di tempo di lavoro perso a causa del maltempo, indipendentemente dalla possibilità di compensazione con l’assicurazione sulla disoccupazione (LADI).

Articolo 27
Orario di lavoro
10796
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2088 ore; la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 37.50 Ore; la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore;

Articoli 22 e 23
Orario di lavoro
10869
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2088 ore; la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 37.50 Ore; la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore;

Articoli 22 e 23
Orario di lavoro
11065
Il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2088 ore; la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 37.50 Ore; la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore;

Articoli 22 e 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
10796
Le ore accumulate al 31.12 possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell’anno successivo previo accordo tra le parti.
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 22 del presente CCL sino a decorrenza delle 44.50 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto a tempo parziale;
- È considerato lavoro diurno quello eseguito in estate tra le ore 05.00 e le ore 20.00 e in inverno tra le ore 06.00 e le ore 20.00.

Articoli 24 e 25
Lavoro straordinario / ore supplementari
10869
Le ore accumulate al 31.12 possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell’anno successivo previo accordo tra le parti.
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 22 del presente CCL sino a decorrenza delle 44.50 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto a tempo parziale;
- È considerato lavoro diurno quello eseguito in estate tra le ore 05.00 e le ore 20.00 e in inverno tra le ore 06.00 e le ore 20.00.

Articoli 24 e 25
Lavoro straordinario / ore supplementari
11065
Le ore accumulate al 31.12 possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell’anno successivo previo accordo tra le parti.
Rimborso delle ore flessibili: entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Durante i mesi in cui il datore di lavoro farà capo alle ore flessibili, tali ore devono essere riconosciute in ragione del 100%. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.

I lavoratori hanno diritto ai seguenti supplementi salariali, fermo restando quanto disposto dalla Legge federale sul lavoro (LL):

Per le ore straordinarie un supplemento del 25%.
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 22 del presente CCL sino a decorrenza delle 44.50 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto
- Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto a tempo parziale;
- È considerato lavoro diurno quello eseguito in estate tra le ore 05.00 e le ore 20.00 e in inverno tra le ore 06.00 e le ore 20.00.

Articoli 24 e 25
Vacanze
10796
  per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per lavoratori a salario orario 10.64% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavorativi)

Articolo 28.1
Vacanze
10869
  per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per lavoratori a salario orario 10.64% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavorativi)

Articolo 28.1
Vacanze
11065
  per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età
per lavoratori a salario mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi
per lavoratori a salario orario 10.64% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavorativi)

Articolo 28.1
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10796
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
Matrimonio (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito)1 giornata
Trasloco della propria economia domestica (una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto)1 giornata

Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente

Articolo 30
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
10869
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
Matrimonio (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito)1 giornata
Trasloco della propria economia domestica (una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto)1 giornata

Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente

Articolo 30
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
11065
OccasioneGiorni compensati
Nascita di un figlio1 giornata
Decesso nella famiglia del lavoratore (moglie e figli)3 giornate
Decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri2 giornate
Matrimonio (su richiesta del lavoratore dovrà essere inoltre concessa una settimana di congedo non retribuito)1 giornata
Trasloco della propria economia domestica (una volta l’anno; se il rapporto di lavoro non è disdetto)1 giornata

Per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente

Articolo 30
Giorni festivi retribuiti
10796
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3,5% le seguenti feste:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto; Assunzione e Ognissanti

Articolo 29
Giorni festivi retribuiti
10869
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3,5% le seguenti feste:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto; Assunzione e Ognissanti

Articolo 29
Giorni festivi retribuiti
11065
Ai lavoratori dovrà essere versata un’indennità del 3,5% sul salario orario lordo a titolo di compenso per i giorni festivi infrasettimanali. Tale indennità deve essere versata individualmente al lavoratore ad ogni paga e indicata separatamente nel conteggio e sulla busta paga.

Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati dal compenso del 3,5% le seguenti feste:
S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; 1° maggio; Lunedì di Pentecoste; Corpus Domini; SS. Pietro e Paolo; 1° agosto; Assunzione e Ognissanti

Articolo 29
Malattia
10796
versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Mallattia:inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro. Il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro. Il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi.

Articolo 32
Malattia
10869
versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Mallattia:inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro. Il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro. Il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi.

Articolo 32
Malattia
11065
versamento dei premi: i premi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sopportati, dall’impresa e dal lavoratore, in ragione della metà.
Mallattia:inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui, in base all’assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro. Il versamento di un’indennità giornaliera di malattia pari all’80% dopo al massimo due giorni di carenza, a carico del lavoratore. Se vi è una prestazione differita di 30 giorni al massimo per ogni caso di malattia, la perdita di guadagno verrà corrisposta durante questo periodo dal datore di lavoro. Il versamento dell’indennità giornaliera (perdita di guadagno) per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi.

Articolo 32
Infortunio
10796


Articolo 32
Infortunio
10869


Articolo 32
Infortunio
11065


Articolo 32
Congedo maternità / paternità / parentale
10796
Congedo in caso di nascita di un figlio: 1 giornata.

Articolo 30
Congedo maternità / paternità / parentale
10869
Congedo in caso di nascita di un figlio: 1 giornata.

Articolo 30
Congedo maternità / paternità / parentale
11065
Congedo in caso di nascita di un figlio: 1 giornata.

Articolo 30
Servizio militare / civile / di protezione civile
10796
Per servizio militare, servizio civile o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria o mensile:
Occasiona Indennità per celibi Indennità per sposati o celibi con persona a carico
Durante l'intera scuola reclute 50% 80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (durante 4 settimane per tutti i militi) 100% 100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (dalla 5a settimana in avanti) 50% 80%

 

Indennità per la visita di reclutamento, per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamente militare:
Occasione Giorni compensati
per la visita di reclutamento massimo 3 giorni
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento 1/2 giornata
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento: Se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stesso 1 giornata
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare 1 girono

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini dell’art. 30 cpv. 1 CCL, queste spettano al lavoratore.

Articoli 30 e 31
Servizio militare / civile / di protezione civile
10869
Per servizio militare, servizio civile o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria o mensile:
Occasiona Indennità per celibi Indennità per sposati o celibi con persona a carico
Durante l'intera scuola reclute 50% 80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (durante 4 settimane per tutti i militi) 100% 100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (dalla 5a settimana in avanti) 50% 80%

 

Indennità per la visita di reclutamento, per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamente militare:
Occasione Giorni compensati
per la visita di reclutamento massimo 3 giorni
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento 1/2 giornata
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento: Se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stesso 1 giornata
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare 1 girono

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini dell’art. 30 cpv. 1 CCL, queste spettano al lavoratore.

Articoli 30 e 31
Servizio militare / civile / di protezione civile
11065
Per servizio militare, servizio civile o per servizio di protezione civile obbligatori in tempo di pace, vengono accordate le seguenti indennità basate sulla paga oraria o mensile:
Occasiona Indennità per celibi Indennità per sposati o celibi con persona a carico
Durante l'intera scuola reclute 50% 80%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (durante 4 settimane per tutti i militi) 100% 100%
Durante altri servizi militari, servizio civile o servizio di protezione civile obbligatori (dalla 5a settimana in avanti) 50% 80%

 

Indennità per la visita di reclutamento, per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamente militare:
Occasione Giorni compensati
per la visita di reclutamento massimo 3 giorni
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento 1/2 giornata
per l'ispezione delle armi e dell'equipaggiamento: Se la distanza tra il luogo dell’ispezione ed il posto di lavoro o il domicilio non permette al lavoratore di presentarsi al lavoro il giorno stesso 1 giornata
per la riconsegna dell’equipaggiamento militare 1 girono

Nel caso che le indennità legali previste dal regolamento concernente l’indennità ai militi per la perdita di guadagno eccedono quelle corrisposte dal datore di lavoro ai termini dell’art. 30 cpv. 1 CCL, queste spettano al lavoratore.

Articoli 30 e 31
Pensionamento anticipato
10796
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Pensionamento anticipato
10869
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Pensionamento anticipato
11065
C'è il prepensionamento a 62 anni (contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA; conferisce obligatorietà generale); RESOR; cfr. www.resor.ch).
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10796
Contributo paritetico:
ChiMontante
Datori di lavoro5% dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.--

ChiFondo di applicazioneFondo per la formazione professionaleTotale
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7%
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7%0.7%
*del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico e a riversarlo alla CPC.


Articolo 11.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
10869
Contributo paritetico:
ChiMontante
Datori di lavoro5% dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.--

ChiFondo di applicazioneFondo per la formazione professionaleTotale
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7%
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7%0.7%
*del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico e a riversarlo alla CPC.


Articolo 11.1
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
11065
Contributo paritetico:
ChiMontante
Datori di lavoro5% dei salari versati durante l’anno precedente, ritenuta una tassa minima di CHF 20.--

ChiFondo di applicazioneFondo per la formazione professionaleTotale
Lavoratori attivi in ditta associate all’ATMG e firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7%
Lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL (apprendisti compresi)0.7%0.7%
*del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

Il datore di lavoro è obbligato a trattenere sul salario del lavoratore il contributo paritetico e a riversarlo alla CPC.


Articolo 11.1
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
10796


Articolo 14
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
10869


Articolo 14
Parità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare
11065


Articolo 14
Molestie sessuali
10796


Articolo 14
Molestie sessuali
10869


Articolo 14
Molestie sessuali
11065


Articolo 14
Apprendisti
10796

Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.


Vacanze fino al compimento del 20° anno di età:
Per lavoratori al salario mensile Per i lavoratori a salario orario
30 giorni 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali (pari a 30 giorni lavorativi)

Salari minimi:
Anno di tirocinio Salario mensile
Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--


Articoli 1.3, 15.4, 28.1; Appendice 2.3
Apprendisti
10869

Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.


Vacanze fino al compimento del 20° anno di età:
Per lavoratori al salario mensile Per i lavoratori a salario orario
30 giorni 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali (pari a 30 giorni lavorativi)

Salari minimi:
Anno di tirocinio Salario mensile
Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--


Articoli 1.3, 15.4, 28.1; Appendice 2.3
Apprendisti
11065

Subordinazione CCL:
Gli apprendisti sono subordinati al contratto.


Vacanze fino al compimento del 20° anno di età:
Per lavoratori al salario mensile Per i lavoratori a salario orario
30 giorni 13.04% del salario base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali (pari a 30 giorni lavorativi)

Salari minimi:
Anno di tirocinio Salario mensile
Apprendisti AFC 1. anno di tirocinio CHF 975.--
Apprendisti AFC 2. anno di tirocinio CHF 1'355.--
Apprendisti AFC 3. anno di tirocinio CHF 1'940.--
Apprendisti CFP 1. anno di tirocinio CHF 700.--
Apprendisti CFP 2. anno di tirocinio CHF 1'000.--


Articoli 1.3, 15.4, 28.1; Appendice 2.3
Giovani dipendenti
10796

 

Giovani dipendenti
10869

 

Giovani dipendenti
11065

 

Termini di disdetta
10796
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
 
Anni di servizio Periodo di preavviso
Periodo di prova (2 mesi, massimo: 3 mesi) in ogni momento, con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio un mese, per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio due mesi, per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio tre mesi, per la fine del mese

Articolo 39
Termini di disdetta
10869
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
 
Anni di servizio Periodo di preavviso
Periodo di prova (2 mesi, massimo: 3 mesi) in ogni momento, con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio un mese, per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio due mesi, per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio tre mesi, per la fine del mese

Articolo 39
Termini di disdetta
11065
Per i lavoratori assunti per la prima volta in un’impresa, i primi due mesi sono considerati periodo di prova. Tale periodo può essere prolungato per un massimo di un mese previo accordo scritto.
 
Anni di servizio Periodo di preavviso
Periodo di prova (2 mesi, massimo: 3 mesi) in ogni momento, con un preavviso di 5 giorni lavorativi
Primo anno di servizio un mese, per la fine del mese
Nel secondo e fino al nono anno di servizio due mesi, per la fine del mese
Dal decimo anno di servizio tre mesi, per la fine del mese

Articolo 39
Protezione contro il licenziamento
10796
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 39 cpv. 3 lett. b) e c) del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità;

Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 CO. In alternativa a quanto previsto dall’art. 39 cpv 3 lett. a), a meno che non si tratti di una patologia preesistente conosciuta (ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta»), la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).

Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera

Articolo 39.3
Protezione contro il licenziamento
10869
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 39 cpv. 3 lett. b) e c) del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità;

Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 CO. In alternativa a quanto previsto dall’art. 39 cpv 3 lett. a), a meno che non si tratti di una patologia preesistente conosciuta (ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta»), la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).

Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera

Articolo 39.3
Protezione contro il licenziamento
11065
Principio: è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro con riserva degli artt. 39 cpv. 3 lett. b) e c) del presente CCL, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
Indennità giornaliera di malattia e rendita di invalidità: qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita di invalidità, il rapporto di lavoro potrà essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data di diritto alla rendita di invalidità;

Malattia dopo la disdetta: se il lavoratore si ammala dopo l’intimazione della disdetta, ne verrà sospesa la scadenza, ai sensi dell’art. 336c, cpv. 2 CO. In alternativa a quanto previsto dall’art. 39 cpv 3 lett. a), a meno che non si tratti di una patologia preesistente conosciuta (ed intervenuta nei 12 mesi precedenti la «ricaduta»), la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa nel primo anno di servizio per 30 giorni al massimo, dal secondo al quinto anno di servizio compreso per un massimo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un massimo di 180 giorni. Se la data finale (di solito la fine del mese) non coincide con la scadenza del termine di disdetta prolungato, questo verrà prolungato fino alla data finale successiva (solitamente a fine mese).

Infortunio dopo la disdetta: se il lavoratore subisce un infortunio dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà sospesa fintanto che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà le prestazioni di indennità giornaliera

Articolo 39.3
Rappresentanza dei lavoratori
10796
il Sindacatao Unia
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Rappresentanza dei lavoratori
10869
il Sindacatao Unia
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Rappresentanza dei lavoratori
11065
il Sindacatao Unia
Organizzazione Cristiano-Sociale del Cantone Ticino (OCST)
Rappresentanza dei datori di lavoro
10796
l’Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori e Plafonatori – ATMG&P
Rappresentanza dei datori di lavoro
10869
l’Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori e Plafonatori – ATMG&P
Rappresentanza dei datori di lavoro
11065
l’Associazione Ticinese dei Mastri Gessatori e Plafonatori – ATMG&P
Cauzione
10796
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile

Utilizzo della cauzione:
Soddisfare i diritti comprovati dalla CP ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedural e ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).

Articolo 12; appendice 1 (cauzione)
Cauzione
10869
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile

Utilizzo della cauzione:
Soddisfare i diritti comprovati dalla CP ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedural e ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).

Articolo 12; appendice 1 (cauzione)
Cauzione
11065
Ammontare della cauzione:
- CHF 10’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità inferiore o uguale a di CHF 20’000.--
- CHF 20’000.-- per lavori la cui somma durante l'anno civile è di entità superiore a CHF 20’000.--
- nessuna cauzione per mandati inferiore a CHF 1’000.-- per anno civile

Utilizzo della cauzione:
Soddisfare i diritti comprovati dalla CP ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e procedural e ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

Svincolo della cauzione:
Quando il datore di lavoro ha cessato definitivamente (di fatto e di diritto) l’attività lavorativa nel settore del gesso e dell’intonacatura in Cantone Ticino o in caso di aziende e lavoratori distaccati, al massimo sei mesi dopo la conclusione dell’incarico in Cantone Ticino. La cauzione viene svincolata nel caso che tutte le condizioni sono soddisfatte (siano stati versati i contributi al Fondo paritetico e la CPC non costati una violazione dei diritti dei lavoratori previsti dal CCL).

Articolo 12; appendice 1 (cauzione)
Compiti organi paritetici
10796
Commissione Paritetica Cantonale (CPC):

- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal CCL, interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL; esecuzione dei controlli

Articoli 4, 5 e 7
Compiti organi paritetici
10869
Commissione Paritetica Cantonale (CPC):

- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal CCL, interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL; esecuzione dei controlli

Articoli 4, 5 e 7
Compiti organi paritetici
11065
Commissione Paritetica Cantonale (CPC):

- Compiti: applicare e far rispettare le disposizioni previste dal CCL, interpretare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risolvere le controversie relative al CCL; esecuzione dei controlli

Articoli 4, 5 e 7
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10796
Articolo 8
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
10869
Articolo 8
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
11065
Articolo 8
Obbligo della pace
10796


Articolo 3
Obbligo della pace
10869


Articolo 3
Obbligo della pace
11065


Articolo 3
Nessuna informazione disponibile
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12.13414 28.01.2025 01.01.2025
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11.13176 21.11.2024 21.11.2024
11.12628 28.11.2023 28.11.2023
11.12286 24.04.2023 01.04.2023
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10.12100 29.12.2022 29.12.2022
10.11645 29.03.2022 01.01.2022
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9.11272 28.05.2021 28.05.2021
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8.11065 23.07.2020 01.08.2020