Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature TI

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Aumento del salario minimo a partire dal 1° gennaio 2021

Remarque:
Cette version n’existe pas en version française. Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.
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Flash info champ d'application
10207
Contratto normale di lavoro che stabilisce i salari minimi obbligatori (Cantone Ticino)
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10207
E applicabile al Cantone Ticino
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10207
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.

Articolo 1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10207
Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature.

Articolo 1
Renseignements organes paritaires
10207

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Salaires / salaires minimums
10207
CategoriaQualificazioneSalario orario minimo a partire dal 1° gennaio 2020
Personale non qualificatoCHF 21.25
Personale qualificatoCHF 23.12
Impiegati di commerciogenericoCHF 20.06
operativoCHF 21.67
responsabileCHF 24.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Articolo 2
Augmentation salariale
10207
Per informazione
I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro nazionale dell’industria metalmeccanica ed elettrica. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese.

Articolo 3
Vacances
10207
Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
8.33% per 4 settimane di vacanza
10.64 % per 5 settimane di vancanza

Articolo 2.3
Jours fériés rémunérés
10207
Al salario orario di base viene aggiunto la seguente indennità:
3.6% per 9 giorni festivi

Articolo 2.3
Organes paritaires
10207

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
Quartiere Piazza
Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel. +41(0)91 814 73 91
Fax +41(0)91 814 73 99
dfe-usml@ti.ch
https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/ufficio/

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
3.11147 30.12.2020 01.01.2021